Secondo quanto chiarito da una FAQ Arconet, oltre al fondo di riserva classico, è previsto nel 2016 un nuovo fondo che si va a sommare al precedente: il fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali.
Entrambi i fondi saranno da iscrivere nella missione 20 «Fondi e Accantonamenti», all’interno del programma «Fondo di riserva». Il fondo di riserva di cassa nasce con l’intento di supportare l’ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa.
Il fondo di riserva classico è di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l’ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate. Inoltre, la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.
Come anticipato poco sopra, il nuovo fondo è calcolato sulle spese finali di cassa derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3.
Il fondo di riserva di cassa è iscritto in un unico capitolo nel titolo primo della spesa, da questo è poi possibile effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio.
Entrambi i fondi sono utilizzati con deliberazioni dell’organo esecutivo, ma solo le variazioni del fondo di riserva di competenza sono da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.