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4 Maggio 2016

Finanziario – Gestione provvisoria dopo mancata approvazione del bilancio

Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione entro il termine del 30 aprile si trovano ora, fino alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio che approva il bilancio, non più in esercizio provvisorio, bensì in gestione provvisoria (condizione caratterizzata da vincoli più stringenti).

Vincoli della gestione provvisoria:

  • Limite degli stanziamenti di spesa deriva dal limite stanziato nel bilancio pluriennale 2015-2017 relativamente all’anno 2016 (facendo riferimento all’ultima variazione di bilancio operata nel 2015).
  • La possibilità di contabilizzare nuovi impegni è strettamente limitata alle sole obbligazioni 1) derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, 2) regolate dalla legge, 3) necessarie per evitare danni patrimoniali gravi all’ente.
  • La possibilità di effettuare pagamenti è strettamente limitata ai casi di 1) obbligazioni già assunte, 2) obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, 3) obblighi speciali regolati dalla legge, 4) imposte, tasse, spese di personale/di residui passivi/di rate di mutui/di canoni.
  • Non vi è la possibilità di effettuare variazioni di bilancio o di prelevare dal fondo di riserva.
  • È apparentemente possibile operare variazioni di Peg.

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