Tutti gli operatori della pubblica amministrazione hanno oramai imparato a conoscere il meccanismo dello split payment e il suo funzionamento, questo meccanismo perde oggi un ingranaggio.
Da sabato 14 luglio, conseguentemente all’entrata in vigore del DL 87/18, le “fatture” (parcelle) emesse dai professionisti non scontano più la trattenuta dell’IVA.
Richiamando l’art. 12 c. 1 leggiamo:
“All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e’ aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»”
Il venire meno di questo obbligo interessa tutti i professionisti che operano con il comparto della pubblica amministrazione e le realtà da questo controllate.
A fronte del decreto diventa quindi fondamentale guardare la nota di emissione della “fattura” (parcella); per i documenti fiscali riportanti data successiva al 13 luglio non dovrà quindi più essere apposta la dicitura “scissione dei pagamenti” e il pagamento subirà semplicemente lo sconto della ritenuta d’acconto e non anche dell’imposta sul valore aggiunto.
Resta invariato il trattamento che interessava i soggetti operanti nel regime dei minimi/forfettari, soggetti che già non applicavano lo split payment.