Il nuovo art. 169 del Tuel, così come riformulato dal DLgs. n. 118/2011, prevede la redazione di un PEG triennale in termini di competenza, formulato anche in termini di cassa limitatamente al primo esercizio. Tale PEG, dotato di carattere autorizzatorio, dovrà essere approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione consiliare del bilancio di previsione.
Il PEG si occupa di definire gli obiettivi di gestione, assegnarli ai responsabili dei servizi e dotare questi ultimi delle risorse necessarie (anche in termine di personale) per il raggiungimento degli obiettivi stessi. Il PEG, quindi, incorpora sia il piano dettagliato degli obiettivi sia il piano della performance.
Il comma 3 del suddetto art. 169 del Tuel esclude dall’obbligo del PEG i Comuni con meno di 5.000 abitanti, auspicando comunque la redazione da parte di tali enti di un PEG semplificato.