La Corte dei Conti Emilia Romagna, con la delibera n. 44/2016, torna su una questione lasciata in sospeso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, secondo l’art. 25, c. 2 della legge 120/2010, avrebbe dovuto emanare un apposito decreto per stabilire le modalità di una corretta ripartizione dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (di cui all’articolo 142, comma 12 bis del codice della strada).
Sul tema si era già espressa la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Umbria (parere 66/2014), giungendo alle medesime conclusioni della Sezione Emilia Romagna: i proventi derivanti dall’accertamento con autovelox devono essere ripartiti a metà tra ente accertatore ed ente proprietario della strada, praticando tale suddivisione a partire dalla somma calcolata al netto delle spese sostenute dall’ente accertatore per la riscossione e per l’eventuale recupero coattivo della sanzione.