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9 Dicembre 2015

Finanziario – Quote vincolate del risultato di amministrazione presunto

Secondo quanto previsto dall’art. 187, comma 3 del DLgs. n. 267/2000, l’applicazione delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto sarà possibile anche durante l’esercizio provvisorio 2016 esclusivamente al fine di garantire l’avvio o la prosecuzione di attività soggette a termini o scadenze e il cui svolgimento è necessario per evitare danni all’Ente.  Le quote utilizzabili sono quelle risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, fino a che non venga approvato il rendiconto dell’esercizio precedente.

La procedura prevede le seguenti fasi:

  • Approvazione del prospetto del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta.
  • Relazione predisposta dal dirigente o dal responsabile competente sulla necessità di svolgere i lavori soggetti a termini o scadenze per evitare conseguenze dannose per l’Ente.
  • Parere dell’organo di revisione sulla variazione all’esercizio provvisorio.

Nel corso dell’esercizio provvisorio, sarà possibile utilizzare in qualsiasi momento le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto.

Gli Enti che scoprono di essere in disavanzo da riaccertamento straordinario, tuttavia, devono procedere all’immediata approvazione del bilancio di previsione e non possono applicare l’avanzo vincolato nell’esercizio provvisorio, pena l’impossibilità di andare in esercizio provvisorio per i successivi 30 esercizi.

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