Durante la procedura di riaccertamento ordinario dei residui attivi, occorre individuare ed evidenziare i crediti di dubbia e difficile esazione, i crediti insussistenti e i residui dichiarati inesigibili. Un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, a tre anni dalla sua scadenza, può essere stralciato dal conto del bilancio per decisione del responsabile del servizio competente; in tal caso, però, per evitare un peggioramento nel risultato di amministrazione, è d’obbligo procedere a una contestuale e corrispondente riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. L’elenco dei crediti ritenuti inesigibili e stralciati dal conto del bilancio dovrà figurare in allegato al rendiconto della gestione. Per quanto riguarda la contabilità economico-patrimoniale, il responsabile finanziario può valutare se adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico-patrimoniale e riclassificare poi il credito nello stato patrimoniale. Sia nel caso in cui il responsabile decida di mantenere i residui, sia nel caso in cui decida invece di cancellarli, occorre che sia data adeguata motivazione della scelta fatta.