Secondo quanto chiarito dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 3/2016), in caso di entrate libere o destinate spetta al Consiglio attribuire uno specifico vincolo di destinazione attraverso apposita delibera.
Come previsto dall’art. 187, comma 3-ter del TUEL, “È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio”. L’apposizione di tale vincolo, tuttavia, non va a incidere sulla gestione di cassa e non è realizzabile con la semplice approvazione del bilancio.
Di seguito il testo integrale della deliberazione: