Un sindaco ha chiesto un parere alla Corte dei Conti della Liguria in merito alla possibilità di escludere, dal computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza:
- le spese per eventi istituzionali, realizzati con lo scopo di adempiere al compito di valorizzare ed implementare l’economia turistica del territorio;
- le spese per garantire il funzionamento degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), previsti dalle leggi regionali.
Per quanto riguarda il punto 1), la conclusione della Corte è che “per tali tipologie di spesa, l’esclusione dal novero degli aggregati soggetti a riduzione può ammettersi a condizione che le relative attività siano strettamente inerenti, connaturate o coessenziali all’esercizio di una determinata funzione amministrativa o all’erogazione di un certo servizio, previsto da leggi statali o regionali (quale può essere la promozione dell’attività turistica del territorio), così da costituirne esse stesse necessaria esplicazione”.
Per quanto riguarda il punto 2), la conclusione della Corte è che “le spese concernenti il funzionamento e l’attività dell’ufficio IAT, nei limiti in cui siano indispensabili per soddisfare e mantenere i requisiti minimi richiesti dalla norma regionale citata, siano da valutare alla stregua di spese necessitate, come tali suscettibili di essere escluse dal campo di applicazione” dei vincoli finanziari di spesa.
Corte dei Conti Liguria, parere n. 46/2016.