Recentemente abbiamo affrontato diverse richieste di chiarimento in merito a quale fosse l’aliquota IVA da applicare su differenti interventi che gli enti avrebbero dovuto effettuare.
Consapevoli del fatto che l’argomento è molto ampio forniamo un quadro di indirizzo generico utile per fornire una prima idea e in seguito approfondire in funzione della propria necessità.
La normativa IVA di riferimento è un classico che non passa mai di moda, ovvero il DPR. 633/72; andando a estrapolare la Tabella A, parte III, n. 127 quinquies vediamo come le opere di urbanizzazione primaria e secondaria possano usufruire per natura dell’aliquota agevolata al 10%.
Per comodità ricordiamo come nelle opere di urbanizzazione primaria rientrino:
- le strade residenziali e intercomunali;
- gli spazi sosta e i parcheggi;
- le fognature;
- le reti idriche;
- le reti di distribuzione di energia elettrica e gas;
- gli impianti di pubblica illuminazione;
- gli spazi verdi attrezzati;
- le piste ciclabili, i percorsi pedonali, i ponti e la segnaletica.
Sono intese come opere di urbanizzazione secondaria:
- gli asili nido e le scuole materne;
- le scuole dell’obbligo;
- le strutture per l’istruzione superiore dell’obbligo;
- i mercati di quartiere;
- le delegazioni comunali;
- le chiese e gli altri edifici religiosi;
- gli impianti sportivi di quartiere.
A seconda che si parli di realizzazione ex novo, piuttosto che di sistemazione, vediamo in contrapposizione l’Amministrazione finanziaria, che tende a favorire un’interpretazione restrittiva, verso la Corte di Cassazione.
In aggiunta a quanto sopra è fondamentale richiamare l’agevolazione prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Per maggiore chiarezza esplicitiamo in cosa consistono i tre differenti interventi:
- Manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Come per le manutenzioni ordinarie, anche le manutenzioni straordinarie eseguite su immobili a prevalente destinazione abitativa, scontano l’IVA agevolata del 10%.
- Restauro e risanamento conservativo: volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso ad essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
- Ristrutturazione edilizia: rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti.
Al link il video del dott. Marco Sigaudo per approfondire: CLICCA QUI