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3 Dicembre 2014

Fiscale – I tre metodi di calcolo dell’acconto IVA p.2/3

1)    Metodo storico

Seguendo questo primo metodo, l’importo dell’acconto corrisponde all’88% del versamento effettuato, rispettivamente:

  • per la liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno 2013, per quanto riguarda i contribuenti mensili;
  • per la dichiarazione annuale IVA o dal modello Unico, per quanto riguarda i contribuenti trimestrali.

Il versamento preso in considerazione come base per il calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

2)    Metodo contabile

Seguendo questo secondo metodo, si procede ad effettuare una liquidazione IVA straordinaria per le operazioni attive e passive annotate rispettivamente

  • dal 1 al 20 dicembre 2014, per quanto riguarda i contribuenti mensili,
  • dal 1 ottobre al 20 dicembre, per quanto riguarda i contribuenti trimestrali,

e si procede poi a versare il 100% dell’eventuale IVA a debito risultante da tale calcolo, sempre al netto dell’eventuale credito del periodo precedente.

3)    Metodo previsionale

Seguendo questo terzo metodo, si determina l’importo dell’acconto sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. In tal caso, l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare rispettivamente:

  • per la liquidazione di dicembre 2014, per i contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale 2104, per i contribuenti trimestrali.

In ogni caso, il dato previsionale è da considerarsi al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Nel caso in cui il calcolo risulti errato e il versamento si riveli, di conseguenza, insufficiente, è prevista una sanzione amministrativa del 30% della mancata o minore imposta versata. Per sanare tale violazione è, tuttavia, possibile fare ricorso ad un ravvedimento, che prevede una sanzione ridotta

–          dello 0,2% per ciascun giorno successivo alla data di scadenza del versamento e fino al 14° giorno;

–          del 3% dal 15° al 30° giorno dopo la data di scadenza;

–          del 3,75% dal 31° giorno in poi fino al termine ultimo del 30 settembre 2015.

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