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27 Luglio 2012

Fiscale – IVA indetraibile se collegata a finalità istituzionali

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11946 del 13 luglio 2012, ha rilevato come sia da considerarsi indetraibile l’IVA sui servizi di trasporto alunni e sulla mensa scolastica, appaltati a terzi.

Detto giudizio si è basato sulla netta sproporzione tra i compensi versati agli esercenti l’attività contro il contributo richiesto agli utenti. Questa differenza ha portato a rilevare come questi servizi siano finalizzati a soddisfare bisogni pubblici e debbano quindi essere inquadrati come attività di pubblico servizio e non attività economiche.

La Corte ha poi rilevato come possano considerarsi detraibili ai fini iva i costi inerenti il servizio di distribuzione dell’acqua, e la collegata manutenzione ordinaria dell’impianto, mentre debbano invece essere oggetto di attenta analisi le opere inerenti lavori di ristrutturazione e di ammodernamento della rete idrica comunale, come i lavori di captazione e di distribuzione della rete idrica in alcune contrade del territorio comunale, siccome non inerenti in via diretta al servizio, di natura commerciale, riguardante l’organizzazione della distribuzione dell’acqua, ma al bene del demanio pubblico rispetto al quale l’ente è intervenuto in veste istituzionale.

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