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9 Settembre 2015

Fiscale – IVA: separazione delle attività

La separazione delle attività ai fini IVA, legata ai casi in cui il soggetto eserciti più tipologie distinte di attività, è soggetta alle indicazioni presenti nell’art. 36 del DPR n. 633/1972.

In generale, ai soggetti che esercitano più attività si applica l’imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume d’affari complessivo (art. 36, comma 1).

Esistono, tuttavia, alcune situazioni in cui il soggetto:

  1. è obbligato all’applicazione separata dell’IVA (art. 36, commi 2 e 4);
  2. ha facoltà di scegliere l’applicazione separata dell’IVA (art. 36, comma 3).

  1. Separazione obbligatoria

I casi in cui è obbligatorio separare le attività sono i seguenti:

  • esercizio contemporaneo di attività di impresa e di lavoro autonomo;
  • attività di commercio al minuto per la quale il contribuente utilizzi il metodo della cosiddetta “ventilazione dei corrispettivi”;
  • attività agricola in regime speciale o di attività connesse all’agricoltura (art. 34 Dpr 633/1972);
  • attività di intrattenimento, giochi e spettacolo, con detrazione forfetizzata (art. 74 Dpr 633/1972).

  1. Separazione facoltativa

Il contribuente può scegliere di procedere all’applicazione separata dell’imposta (al fine di evitare gli effetti negativi del pro-rata generale di detrazione di cui agli artt. 19, comma 5 e 19-bis del DPR n. 633/1972) nel caso in cui le diverse attività da lui esercitate siano l’una imponibile e l’altra esente da IVA.

Tale separazione è possibile unicamente per quelle attività riconducibili a codici ATECO differenti (Risoluzione 87/E/2010). Costituisce eccezione al principio appena enunciato il caso di attività di locazione di immobili in regime di esenzione e in regime di imponibilità (Circolare n. 22/E/2013).

Il contribuente che decida di optare per la separazione delle attività conserva comunque un unico numero di partita IVA per tutte le attività esercitate e i vari adempimenti ad esse connessi.

L’opzione per la separazione delle attività può essere comunicata all’Amministrazione Finanziaria:

  • nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10) oppure
  • nel quadro VO della dichiarazione IVA annuale.

Dopo aver attivato tale opzione, il contribuente vi è vincolato per tre anni, al termine dei quali si verifica un rinnovo automatico per ogni anno successivo in cui permane la concreta applicazione della suddetta opzione. La revoca dell’opzione si comunica nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui non è più stata applicata la separazione.

Nel caso in cui decida di avvalersi dell’opzione per la separazione della attività, il contribuente sarà tenuto a:

  • procedere a una distinta determinazione dell’IVA;
  • tenere registri distinti;
  • fatturare separatamente per ogni attività;
  • registrare e liquidare separatamente per ogni attività il relativo tributo;
  • fatturare in caso di passaggi interni di beni.

Un elemento di criticità è rappresentato dalla detrazione IVA relativa agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente per le distinte attività:

  • l’IVA è considerata indetraibile per gli acquisti di beni non ammortizzabili (unicamente in caso di separazione facoltativa);
  • l’IVA è considerata detraibile per gli acquisti di beni ammortizzabili e servizi, e la detraibilità è operata nei limiti delle quote rispettivamente imputabili alle varie attività.

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