Il Fondo Funzioni Fondamentali: avanzo di amministrazione
Fondo funzioni fondamentali e risultato di amministrazione vincolato
L’avanzo riconducibile al fondo funzioni fondamentali è vincolato per espressa previsione normativa del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e delle disposizioni della Legge di bilancio 2021.
Le eventuali risorse ricevute dall’ente ma non utilizzate confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid-19 anche nel 2021.
Le risorse del fondo, non utilizzate entro il 31 dicembre 2020 e confluite in avanzo vincolato, possono essere utilizzate già in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione (art. 187, comma 3, D.lgs. n. 267/2000). A tal proposito, si richiama il comma 823 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021, che prevede, tra l’altro, che le risorse del Fondo in parola “sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nel 2021.
Trattamento specifici ristori
Si rileva inoltre come il modello CERTIF-COVID-19 è stato integrato, al fine di evidenziare quanta parte del “saldo complessivo” è influenzata dalle risorse assegnate per specifici ristori di spesa e quanta parte derivi, invece, dalle assegnazioni effettuate in favore dell’ente a valere sulle risorse di cui all’art. 106 del Dl n. 34 del 2020, come rifinanziato dall’art. 39 del Dl n. 104 del 2020. Pertanto, agli enti sarà richiesto di tenere opportunamente distinte le somme vincolate derivanti dal fondo ex art. 106 del DL 34/2020, e successive integrazioni, da quelle derivanti dai ristori specifici di spesa.
Fondo funzioni fondamentali e applicazione avanzo vincolato in deroga
L’eventuale avanzo vincolato da fondo funzioni fondamentali ex art. 106 per l’applicazione può derogare al limite di cui ai commi 897- 900 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018 che stabiliscono, nel caso in cui il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE e del fondo anticipazioni liquidità (FAL), che gli enti possono applicare al bilancio di previsione un importo dell’avanzo vincolato, accantonato e destinato non superiore all’ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio.
La deroga di cui sopra, oggi, non può essere estesa anche alle altre risorse vincolate non utilizzate derivanti dai ristori o dalle risorse finalizzate incluse nella certificazione Covid-19, come ad esempio i trasferimenti correlati alla solidarietà alimentare bis erogata a fine novembre.
Il Fondo Funzioni Fondamentali: FCDE, FPV e mutui
Fondo funzioni fondamentali e FPV parte capitale
Il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del Dl n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021 ha stabilito di inserire, all’interno del Modello di certificazione del fondo funzioni fondamentali, un’apposita riga riferita al FPV per spese in c\capitale.
Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.
Fondo funzioni fondamentali e Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Ai fini della certificazione del fondo funzioni fondamentali bisogna tenere presente quanto segue in merito al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità:
- Riduzione FCDE: va indicata la riduzione dello stanziamento definitivo dell’FCDE 2020 del Bilprev 2020-2022 rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del Bilprev 2019-2021, imputabile alle variazioni (riduzioni) direttamente correlate alle variazioni (riduzioni) direttamente correlate alle variazioni (riduzioni) delle entrate proprie coperte con le risorse del Fondone (art. 106 dl 34/2020 e art. 39 del dl 104/2020).
- Incremento FCDE: va indicato l’eventuale aumento dello stanziamento definitivo dell’FCDE 2020 del Bilprev 2020-2022 rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del Bilprev 2019-2021, imputabile alle maggiori entrate accertate nell’anno 2020, rispetto alle entrate accertate nell’anno 2019 dichiarate nella sezione 1 del modello.
Fondo funzioni fondamentali e sospensione mutui MEF
Le spese sostenute dall’ente con il risparmio derivante dal differimento del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020, dei c.d. “mutui MEF”, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, non sono oggetto della certificazione di cui all’art. 39, comma 2 del Dl n. 104 del 2020, anche se sostenute per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. L’impossibilità di rendicontare tali spese a valere sul Fondo di cui all’art. 106 del Dl n. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39 del Dl. n. 104/2020, deriva dal fatto che lo Stato ha sostenuto un onere nell’anno 2020 per permettere lo spostamento in avanti di un anno del piano di ammortamento dei mutui Mef e liberare così margini di spesa a favore degli enti interessati.
Fondo funzioni fondamentali e minori spese rinegoziazione mutui CDP
Le economie di spesa derivanti dalla rinegoziazione dei mutui con CDP sono a destinazione “libera” e non devono essere certificate come Minori spesa COVID-19.
Il Fondo Funzioni Fondamentali: partecipate e consorzi
Fondo funzioni fondamentali e disavanzo Consorzio
Il disavanzo della gestione di un Consorzio di enti locali può essere ripianato mediante l’utilizzo delle somme del fondo per le funzioni fondamentali. Tra i codici di spesa inseriti nella Sezione 2 del Modello COVID-19 e, quindi, rendicontabili a valere sulle assegnazioni del Fondo funzioni (art. 106 del Dl n. 34/2020, come rifinanziato dall’art.39 del Dl n. 104/2020), sono presenti anche i codici relativi alle spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali, Famiglie, Imprese e Istituzioni sociali private. Si ritiene che le “Maggiori spese 2020 “COVID 19”” che è possibile valorizzare all’interno del Modello, in corrispondenza dei codici sopra citati, possano includere sia il contributo straordinario concesso dall’amministrazione per coprire le maggiori spese da questi sostenute in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sia il contributo erogato per ripianare quota parte del disavanzo di gestione che dalle stesse maggiori spese Covid-19 è stato generato.
Fondo funzioni fondamentali e ripiano perdita partecipata
Il fondo può essere utilizzato per le partecipate. Il ripiano del disavanzo degli esercizi pregressi non è però previsto tra le spese certificabili (il ripiano degli esercizi pregressi è un trasferimento di capitale). Meglio sarebbe utilizzare queste somme nel 2020, come integrazione ai contratti di servizio o contributo in c/esercizio al fine di riequilibrare i bilanci che rischiano la perdita per effetto della pandemia. L’eventuale trasferimento corrente deve essere eventualmente riferito al ripiano del disavanzo di gestione riferito a Covid-19.
di Marco Sigaudo