naviga tra gli articoli
decreto crescita
sanzioni
Condividi l'articolo
20 Maggio 2019

Il Decreto Crescita – alcune novità

Il Decreto Crescita – in vigore dal 1° maggio 2019 – apporta alcune importanti novità. Vediamole insieme:

  • L’articolo 33, comma 2, modifica completamente le regole di calcolo e consente di adeguare, in aumento o in diminuzione, il fondo sulla base del personale in servizio nell’anno di riferimento.
  • Riscrive i commi 125 e seguenti della legge 124/2017 e specifica che nella nota integrativa le «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati» da parte di PA e società controllate, escluse le quotate. A questo aggiunge la data di decorrenza della norma: il nuovo comma 125 chiarisce l’entrata in vigore dal 2018.
  • Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono soggette ad un’altra importante novità: entro il 30 giugno dovranno fornire le informazioni relative alle sovvenzioni solo nel proprio sito.
  • Le sanzioni decorrono dal 2020 e vengono sensibilmente attenuate: sono pari all’1% di quanto ottenuto con un minimo di 2mila euro. Solo in caso di mancata nella pubblicazione sul sito, trascorsi 90 giorni, è richiesta la restituzione integrale dell’importo.
  • Prevede il superamento delle capacità assunzionali dei Comuni, che potranno assumere secondo il valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto dell’anno precedente, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, previa intesa in Conferenza Stato-Città del valore soglia per le fasce demografiche che saranno individuate. Il disegno di legge concretezza approvato dalla Camera prevede che nel triennio 2019-2021 tutte le pubbliche amministrazioni, per ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, potranno effettuare concorsi senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria (modalità semplificate), restringendo la possibilità di passaggio dei dipendenti da un’amministrazione a un’altra. Resta l’obbligo della previa procedura di mobilità obbligatoria i cui termini, previsti dal medesimo disegno di legge, si riducono da 60 a 45 giorni al fine del maturarsi.

Articoli correlati

Scorri i documenti