L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 8/E del 19 gennaio 2017, ha fatto chiarezza sull’applicazione dell’aliquota IVA a contratti per la fornitura dell’energia elettrica stipulati con ONLUS che gestiscono residenze sanitarie assistenziali.
L’applicazione del trattamento fiscale agevolato alle forniture di energia per “uso domestico” può avvenire quando l’attività svolta non ha natura commerciale ai fini IVA.
Le ONLUS che gestiscono residenze sanitarie pongono in essere un’attività decommercializzata ai soli fini dell’IRES ma rilevante ai fini dell’IVA, anche se godono di un particolare regime fiscale ai sensi del TUIR, articolo 150, commi 1 e 2.
Di conseguenza, non possono fruire dell’aliquota agevolata al 10 percento sui contratti di somministrazione di energia elettrica prevista “per uso domestico”.