Il Fondo Anticipazione Liquidità, e la sua gestione contabile insieme alla pianificazione del suo rientro, ritornano al centro dell’attenzione dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 80, che rimette in gioco il tutto.
Un percorso iniziato nell’oramai lontano 2013 torna ora a rimescolare gli equilibri sui quali molti enti hanno basato la propria situazione di non deficitarietà.
In un contesto che vede agire la Ragioneria Generale dello Stato, la Corte dei Conti e la Corte Costituzionale assistiamo a un intreccio di norme che spesso mischiano il principio di cassa con quello della competenza, il rientro dell’indebitamento con l’improprio finanziamento, la programmazione con la violazione dei principi costituzionali.
Partendo quindi “dal passato” analizziamo il percorso che ci ha portato oggi ad attendere gli esiti del nuovo confronto apertosi sull’anticipazione di liquidità e la sua gestione.
La Sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale
Nel 2020 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 39-ter, commi 2 e 3, del DL. n. 162/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 8/2020, in riferimento agli artt. 81, 97, comma 1, 119, comma 6, e 136 della Costituzione. Lo ha fatto essendo stata chiamata a deliberare sulla congruenza del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” (“Prfp”) del Comune di Lecce, ai sensi dell’art. 243-quater del DLgs. n. 267/2000 (Tuel), a seguito della Sentenza n. 4/2020 della Corte Costituzionale e dell’applicazione da parte del Comune dell’art. 39-ter citato.
La Sentenza n. 80/2021 è chiara e per certi versi scontata, ritenendo che la normativa oggetto di Sentenza abbia sostanzialmente i medesimi problemi della precedente, non avendo superato i rilievi costituzionali a suo tempo sollevati.
Intanto, la Corte afferma che, anche se la disposizione normativa riporta di voler dare attuazione alla Sentenza n. 4/2020, in realtà l’intervento normativo in oggetto non sarebbe stato necessario: la Corte nella Sentenza n. 4/2020 aveva infatti affermato: “… A ben vedere – proprio in ragione della peculiarità del diritto del bilancio e in particolare del Principio di equilibrio dinamico che sposta nel tempo la continua tensione verso un bilanciato contrappeso tra entrate e spese – si è in presenza di una graduazione ‘naturale’ degli effetti temporali della presente Sentenza sulla gestione del bilancio comunale e sulle situazioni giuridiche a essa sottese. Con riguardo alla situazione venutasi a creare a causa della non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e dell’extradeficit presumibilmente generato dalla gestione posta in atto nelle more della presente Decisione (non risulta allo stato degli atti la realizzazione di alcuna economia in grado di compensare l’allargamento della spesa), l’Ente Locale dovrà avviare il necessario risanamento nei termini di legge. È chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l’Amministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente Pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge”. Ribadisce anche che “la previsione, contenuta nel comma 2 dell’art. 39-ter del DL. n. 162/2019, come convertito, comporta una diluizione degli oneri di ripianamento omologa allo stesso periodo temporale previsto per il rimborso dell’anticipazione di liquidità – massimo 30 anni -, recando un immediato effetto perturbatore degli equilibri di bilancio sin dall’anno 2020, alterando i saldi e consentendo di celare parte delle maggiori passività emerse con la corretta appostazione del ‘Fal’”, e che, “parimenti, questa Corte ha già affermato che la regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del ripianamento annuale, al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale (art. 42, comma 12, del DLgs. n. 118/2011), e che ‘[o]gni periodo di durata superiore comporta il sospetto di potenziale dissesto e può essere giustificato solo se il meccanismo normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al riequilibrio’” (Sentenza n. 115/2020).
Inoltre, con riferimento sempre all’art. 39-ter, comma 2, afferma che “il meccanismo prefigurato dal comma 2 dell’art. 39-ter integra una violazione del Principio di responsabilità democratica, in quanto, in luogo di un ripianamento rispettoso dei tempi del mandato elettorale, ne introduce uno che consente di differire l’accertamento dei risultati, ivi compresa l’indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione dello stesso. Inoltre, considerato che il ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento trentennale dell’anticipazione di liquidità, tale differimento comporta il trasferimento dell’onere del debito e del disavanzo dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, senza che a queste ultime venga trasmesso alcun beneficio connesso all’utilizzazione di beni durevoli di investimento”.
Rispetto all’art. 39-ter, comma 3, a fronte di quanto dichiarato dall’Avvocatura generale – che aveva ritenuto che le censure formulate dalla Corte dei conti pugliese fossero inammissibili per irrilevanza, in quanto le norme si sarebbero limitate “a disciplinare le modalità e i tempi di ripiano del maggior disavanzo di amministrazione (art. 39-ter, comma 2), nonché la contabilizzazione e l’utilizzo del ‘Fondo anticipazione di liquidità’ (art. 39-ter, comma 3), senza nulla disporre in merito alla provvista delle risorse da destinare al rimborso dell’anticipazione” – la Corte Costituzionale sostiene che “tale interpretazione delle disposizioni censurate appare fondata sul loro stesso dettato letterale. In particolare, infatti, il comma 3 del citato art. 39-ter consente, con locuzioni inequivocabili, l’utilizzo delle anticipazioni incassate e appostate nel ‘Fal’ per rimborsare le quote annuali delle anticipazioni medesime”, e che “…deve essere assicurato dal Legislatore che tali disponibilità siano effettivamente destinate all’esclusivo rimborso del pagamento di quelle passività pregresse per le quali erano state ottenute, e parimenti deve essere comunque evitato che la loro contabilizzazione in bilancio possa costituire un surrettizio strumento per ampliare la capacità di spesa dell’Ente..”.
“La norma censurata – dice la Corte – prevede … di ripagare un debito (gli oneri di restituzione della quota annuale) con lo stesso debito (l’anticipazione di liquidità). In tal modo, il ‘Fal’ diminuisce gradualmente, senza che sia realizzata la finalità di legge, e, al contempo, viene incrementata la capacità di spesa dell’Ente, senza un’effettiva copertura giuridica delle poste passive. Ciò pregiudica ulteriormente l’equilibrio strutturale dell’Ente Locale, in quanto alla situazione deficitaria già maturata si aggiunge quella derivante dall’impiego indebito dell’anticipazione”, e “…viola anche l’art. 119, comma 6, della Costituzione, in quanto l’impiego dello stesso ‘Fal’ per il rimborso della quota annuale del maggior disavanzo, esonerando l’Ente dal rinvenimento in bilancio di effettivi mezzi di copertura, produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con evidente possibilità di liberare ulteriori spazi di spesa che potrebbero essere indebitamente destinati all’ampliamento di quella corrente” (Sentenza n. 4/2020).
di Marco Sigaudo