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7 Gennaio 2022

PNRR, deroga assunzioni a tempo determinato e contributi.

Il PNRR comporta la deroga sulle assunzioni?

Grandi riforme hanno interessato gli enti locali in merito alla loro capacità assunzionale, il metodo della sua definizione è stato rimaneggiato diverse volte per giungere a quello che oggi è comunemente utilizzato per definire le possibilità di intervento sulla pianta organica.
Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si movimenteranno ingenti trasferimenti, collegati ad azioni tecnico amministrative importanti, per questo motivo è stata prevista una deroga in merito alla definizione delle capacità assunzionali degli enti e, per alcuni di questi, si delinea anche la possibilità di usufruire di contributi che andranno parzialmente ad ammortizzare la spesa sostenuta.

PNRR e deroga sulle assunzioni, in quale atto normativo?

La possibilità di usufruire di una deroga alla capacità assunzionale degli enti locali, in riferimento all’operatività connessa al PNRR, si deve a un emendamento approvato in zona Cesarini e recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La norma di riferimento è il D.L. 152/21, legge di conversione 233/21, e l’articolo di interesse, introdotto in fase di conversione, è il 31-bis.
“1. Al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall’applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di “scavalco condiviso” previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”
Attraverso questo articolo è prevista la possibilità di assumere per gli enti locali, con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, professionalità che devono tornare utili nell’attuazione dei progetti previsti dal PNRR.
Rileviamo intanto la prima indicazione in merito alle figure che possono essere oggetto di assunzione, questi non dovranno ricoprire qualifiche dirigenziali.

Durata del contratto legato al PNRR

L’assunzione da parte degli enti locali che si concretizza utilizzando la deroga prevista ai fini del PNRR può avere una durata anche superiore a trentasei mesi, è importante comunque che la scadenza non ecceda il termine del 31 dicembre 2026, ovvero la data di completamento del PNRR.

Come si determina la capacità assunzionale in deroga

Abbiamo visto che il PNRR permette di operare delle assunzioni agli enti locali, a tempo determinato, in deroga rispetto alla normale metodologia di calcolo, evidenziamo le particolarità che caratterizzano il momento.
Le nuove assunzioni nella pubblica amministrazioni potranno essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per una specifica percentuale, distinta per fascia demografica.
Anche i comuni strutturalmente deficitari o quelli sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, possono utilizzare la deroga alle assunzioni per gli enti locali prevista in funzione dello sviluppo delle attività collegate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; l’unica attenzione maggiore richiesta rispetto agli altri enti è quella di una verifica da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.
“3. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.”

Contributi per le assunzioni in deroga

La nuova norma prevede al suo interno la costituzione di un Fondo statale dedicato ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti che vogliono usufruire della deroga alle capacità assunzionali degli enti locali.
L’ammontare dello stanziamento statale è di 30 milioni annui, dal 2022 al 2026, risorse che saranno ripartite tra tutti i soggetti richiedenti.
“5. Al fine del concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.”
La richiesta deve essere presentata alla Funzione Pubblica entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

Assunzioni in deroga e asseverazione del revisore

Stabilito che il Dl n. 152 con le disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito, con modificazioni, in via definitiva dal Senato nella seduta del 23 dicembre scorso, autorizza alla definizione di assunzioni di personale degli enti locali in deroga vediamo anche come questa procedura sia soggetta all’asseverazione da parte dell’organo di revisione dell’ente.
Le assunzioni sono quindi subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio; procedura che monitorerà con attenzione la copertura degli oneri correnti anche nel lungo periodo.

Come procedere operativamente

A fronte dell’imminente scadenza per la presentazione delle domande di contribuzione alla spesa delineiamo i principali passaggi operativi da attuare per gli enti locali:

  • Calcolare la capacità assunzionale specifica per i nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato collegati all’attuazione del PNRR.
  • Eventuale modifica del regolamento delle assunzioni per rendere più rapida la selezione del personale.
  • Puntualizzare la definizione dei profili professionali d’interesse.
  • Definizione dell’avviso pubblico e dello schema di domanda.
  • Redazione del contratto di lavoro.
  • Per i comuni fino a 5.000 abitanti, predisposizione della comunicazione alla Funzione Pubblica per l’accesso ai contributi.

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