Le forniture di beni con posa in opera non rientrano nel meccanismo del Reverse charge. È quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14/E/2015.
Il motivo alla base di tale esclusione è la natura puramente accessoria svolta in questi cassi dalla prestazione di servizi rispetto alla cessione di beni.
Diverso è il caso per le prestazioni di mera posa in opera: per tali operazioni è prevista l’applicazione dell’inversione contabile.
Per quanto riguarda i contratti di appalto che prevedano una mescolanza di operazioni in parte soggette a Reverse e in parte non soggette, è necessario attuare una scomposizione delle operazioni durante la fatturazione, in modo da applicare l’IVA dove previsto e non applicarla dove non richiesto. Tuttavia, in considerazione delle evidenti difficoltà dovute a tale procedura, è stata decretata l’applicazione dell’IVA ordinaria nei casi in cui l’oggetto del contratto di appalto sia rappresentato da:
- costruzione di un edificio
- interventi di restauro e risanamento conservativo ex art. 3 comma 1 lett c) del DPR 380/2001
- interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001.
Fonte: Eutekne