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7 Agosto 2015

Reverse charge: impianti ed edifici

Uno dei nodi cruciali nell’applicazione del meccanismo del Reverse charge riguarda il fatto che tale regime sia applicabile esclusivamente per le prestazioni relative ad edifici.

Innanzitutto, il riferimento a ‘edifici’ invece che a ‘beni immobili’ porta a escludere le prestazioni rese su terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini ecc., a meno che essi non siano un elemento integrante dell’edificio stesso.

Per quanto riguarda poi il collegamento che deve sussistere tra l’impianto e l’edificio, l’Amministrazione Finanziaria ha scelto come riferimento la definizione di edificio presente nell’art. 2 del DLgs n. 192/2005: l’edificio è “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici…”.

Seguendo tale definizione, dunque, si può desumere che rientra nel campo di applicazione del Reverse charge qualsiasi impianto stabilmente presente all’interno dell’edificio. Affinché un impianto sia considerato parte del fabbricato, non è necessario che via sia un “legame permanente” tra essi, bensì è sufficiente che l’impianto si trovi stabilmente all’interno del fabbricato.

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