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7 Agosto 2015

Reverse charge: regime sanzionatorio interno

In tema di Reverse charge, l’art. 6 del DLgs n. 471/1997 costituisce la norma di riferimento per quanto riguarda il regime sanzionatorio.

Ecco quanto stabilito in particolare dal comma 9-bis del suddetto art. 6:

  • Sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (con un minimo di 258,00 euro) da applicare al committente che non assolve l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile.
  • Sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (con un minimo di 258,00 euro) da applicare al prestatore, solidalmente con il committente, nei casi in cui l’IVA sia stata irregolarmente addebitata in fattura e non versata.
  • Sanzione ridotta al 3% (con un minimo di 258,00 euro) da applicare solidalmente a committente e prestatore nel caso in cui l’IVA sia stata comunque assolta da uno dei due, ancorché irregolarmente. In questo caso è fatta salva la possibilità di detrarre l’IVA versata.

Il terzo tipo di sanzione è stato istituito con il preciso intento di limitare l’entità della punizione nei casi in cui la condotta, anche se irregolare, non ha comportato danni per l’Erario (risoluzione n. 140/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate). Secondo quanto appena esposto, tuttavia, sembra lecito dedurre che la sanzione ridotta al 3% sia valevole in tutti i casi in cui la violazione non comporti danno all’Erario, ossia:

  • quando il prestatore applica erroneamente il regime ordinario al posto del Reverse charge e poi si premura di assolvere l’IVA (anche se in maniera irregolare);
  • quando il prestatore applica erroneamente il regime di Reverse al posto del regime ordinario e il committente provvede ad assolvere l’IVA (anche se in maniera irregolare), mediante l’integrazione e la doppia registrazione della fattura errata ricevuta.

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