Sono soggette a Reverse charge le riparazioni con sostituzione di pezzi di ricambio effettuate su impianti di edifici e realizzate da un soggetto esterno diverso dal soggetto tenuto a prestare servizio di garanzia.
Secondo quanto chiarito dalla Circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate, rientrano nell’ambito di applicazione del Reverse charge gli interventi di “installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione” (codice ATECO 43.22.01).
In generale le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti in garanzia non sono soggette ad IVA. Invece nel caso in cui sia un soggetto terzo, diverso da quello tenuto a prestare il servizio di garanzia, a eseguire la prestazione, quest’ultima è assoggettabile a IVA e, trattandosi di una prestazione in cui la fornitura di beni è meramente accessoria, essa è riconducibile alla categoria delle prestazioni di servizio soggette a Reverse charge.
Fonte: Euroconference News