Le tempistiche del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale
Introduzione
Il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale rappresenta uno strumento indispensabile per gli enti locali che si trovano in condizioni di squilibrio economico-finanziario, consentendo loro di recuperare stabilità attraverso un percorso definito dalla legge.
In questo articolo ci addentreremo nell’analisi dell’iter che regola questa procedura, concentrandoci in particolare sulle tempistiche previste.
Esamineremo le fasi di elaborazione, approvazione e operatività, per offrire un quadro chiaro sui tempi e meccanismi di questo strumento di risanamento.
Massa passiva e durata del Piano: i tempi da rispettare
Prima di procedere con la delibera di adozione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, è indispensabile che l’ente locale svolga un riaccertamento straordinario dei residui, un’attività volta a determinare con precisione l’ammontare della massa passiva.
Questa è composta dal disavanzo di amministrazione e dai debiti fuori bilancio.
Per quanto riguarda questi ultimi, è possibile approfondire i criteri di trattazione e riconoscimento nei precedenti articoli.
In origine, la normativa fissava una durata massima per il Piano di Riequilibrio pari a dieci anni, compreso l’anno in cui l’ente avvia la procedura.
Questo limite temporale valeva per tutti gli enti locali indipendentemente dall’entità delle passività da ripianare e dalle dimensioni del bilancio.
Tuttavia, con la legge di bilancio 2018, il legislatore ha introdotto un sistema più articolato per definire la durata del Piano, basato su un criterio proporzionale.
Il nuovo sistema prende in considerazione il rapporto tra le passività da ripianare e l’ammontare degli impegni in spesa a Titolo I, così come risultano dal rendiconto dell’anno precedente alla delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, oppure dall’ultimo rendiconto approvato.
Questo rapporto consente di individuare in modo più puntuale la sostenibilità del percorso di riequilibrio, stabilendo diverse durate per il Piano:
- Se il rapporto è pari o inferiore al 20 per cento, la durata massima del Piano è fissata a 4 anni.
- Se il rapporto supera il 20 per cento ma non eccede il 60 per cento, la durata si estende a 10 anni.
- Per un rapporto superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento, nei comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti, il Piano può durare fino a 15 anni.
- Nei casi in cui il rapporto superi il 60 per cento per i comuni con oltre 60.000 abitanti, o il 100 per cento per tutti gli altri enti, la durata massima raggiunge i 20 anni.
La normativa di riferimento che disciplina questi criteri è contenuta nell’art. 243 comma 5-bis del TUEL, che rappresenta il pilastro giuridico per determinare la durata del Piano.
Adozione del Piano di Riequilibrio: tempistiche e obblighi dell’ente
La delibera di adozione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale rappresenta un momento fondamentale nel percorso di risanamento degli enti locali.
Essa deve contenere i seguenti elementi:
- Quantificazione della massa passiva, con una descrizione puntuale delle componenti che la costituiscono, ossia il disavanzo di amministrazione e i debiti fuori bilancio.
- Presa d’atto dell’incapacità dell’ente di fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato tramite i mezzi ordinari previsti dall’ordinamento vigente, evidenziando che l’ammontare delle passività è eccessivo rispetto alle entrate correnti comunali.
- Presa d’atto della situazione di squilibrio che espone l’ente al rischio concreto di dissesto finanziario.
- Intenzione di ricorrere alla procedura di riequilibrio, quale strumento per prevenire il dissesto e ripristinare l’equilibrio economico-finanziario.
- Eventuale intenzione di accedere al fondo di rotazione, se l’ente prevede di integrare tali risorse all’interno del Piano.
- Calcolo della durata del Piano, stabilendo espressamente l’ammontare totale della massa passiva e il valore degli impegni di spesa a Titolo I, secondo quanto previsto dai criteri normativi.
La deliberazione deve essere trasmessa entro un massimo di cinque giorni dalla data in cui diventa esecutiva alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell’Interno.
In merito all’esecutività dell’atto, l’ente dispone della facoltà di rendere la delibera:
- Immediatamente esecutiva, per accelerare i tempi della trasmissione;
- Successivamente esecutiva, entro un massimo di dieci giorni, come previsto dall’art. 134, comma 3 del TUEL.
90 giorni per l’approvazione del Piano: un termine perentorio
Entro 90 giorni dalla deliberazione del Consiglio Comunale, l’ente deve elaborare e approvare il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale.
Il Piano deve essere corredato dal parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria, elemento indispensabile per garantirne la validità.
Il mancato rispetto di questa scadenza comporta l’attivazione della procedura di dissesto, configurando una situazione di grave criticità per l’ente e compromettendo ogni possibilità di risanamento attraverso strumenti ordinari.
Insediamento di nuova amministrazione
In caso di insediamento di una nuova amministrazione durante la fase di elaborazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 34 dell’11 marzo 2021, ha introdotto una misura a tutela della continuità amministrativa.
Se l’amministrazione uscente non ha approvato il Piano a causa della scadenza del mandato elettorale, quella subentrante può beneficiare di un ulteriore termine di 60 giorni per completare l’iter.
Il termine aggiuntivo inizia dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, dando alla giunta il tempo per analizzare la situazione finanziaria e approvare il Piano.
La disposizione mira a garantire che il passaggio di consegne tra le amministrazioni non comprometta il rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla procedura di riequilibrio.
Approfondimenti con la Corte dei Conti: tempi e procedure
L’approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale segna un momento cruciale nel percorso di risanamento degli enti locali.
Dopo l’approvazione del Piano, l’ente ha 10 giorni per inviare la documentazione alla Corte dei Conti e al Ministero, avviando la verifica esterna.
La Corte dei Conti dispone di un massimo di 60 giorni per esaminare l’istruttoria e decidere se approvare o respingere il Piano.
Tuttavia, questo termine può essere interrotto qualora la Corte richieda chiarimenti o integrazioni.
Le richieste possono essere semplici integrazioni relative a elementi già presentati nel Piano oppure controdeduzioni più complesse, volte a permettere all’ente di correggere errori o riformulare valutazioni prima della decisione definitiva.
Le richieste da parte della Corte dei Conti possono essere molteplici, a seconda delle specificità del caso, e richiedere ulteriori approfondimenti.
Per ciascuna richiesta, l’ente ha generalmente 30 giorni di tempo, a partire dalla data di ricezione, per rispondere con la documentazione integrativa o le modifiche richieste.
Nonostante l’iter sembri delineato in modo lineare, nella pratica il processo si rivela spesso lungo e articolato.
Per questo, l’ente deve iniziare immediatamente a mettere in atto le misure previste dal Piano, senza attendere il parere definitivo della Corte.
Il Piano di Riequilibrio, infatti, si basa sull’orizzonte temporale definito nel Bilancio di Previsione allegato, e il periodo di confronto con la Corte fa già parte integrante del percorso di risanamento.
Agire prontamente garantisce che l’ente utilizzi efficacemente questo tempo per avvicinarsi agli obiettivi di riequilibrio finanziario.
Conclusioni: rispettare i tempi per garantire il risanamento finanziario
Il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale rappresenta uno strumento essenziale per gli enti locali in difficoltà economica, ma richiede una gestione rigorosa e tempestiva in tutte le sue fasi, dall’elaborazione all’approvazione.
Le tempistiche stringenti e la complessità dell’iter, comprese le interazioni con la Corte dei Conti, sottolineano l’importanza di una pianificazione accurata e di un immediato avvio delle misure previste nel Piano.
Solo un approccio proattivo può garantire il successo del percorso di risanamento e la tutela della stabilità finanziaria dell’ente.