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22 Settembre 2015

Ufficio tecnico – Relata della notifica deve contenere riferimenti all’atto

La sentenza n. 15423/2015 della Cassazione ha sancito la non validità della notifica di un atto nel caso in cui si riscontrino gravi irregolarità e carenze nella predisposizione della relata.

Il caso in oggetto vedeva contrapporsi l’Agenzia delle Entrate e un contribuente cui erano stati accertati redditi non dichiarati ai fini IRPEF, ILOR, SSN e IVA per l’anno 1996. In seguito all’accoglimento del ricorso da parte della CTP di Genova, l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza davanti alla CTR Liguria; il difensore del contribuente, però, aveva sollevato obiezioni sulla regolarità della notifica dell’atto di appello. La CTR aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione da parte dell’Agenzia per “inesistenza della notifica dell’atto di appello”: il difensore, infatti, era venuto a conoscenza dell’atto di appello solo in seguito a notifica dell’avviso di udienza di trattazione.

La questione centrale della sentenza della Cassazione è stata proprio la notifica dell’atto di appello: nell’atto di appello erano citate una “ricevuta di spedizione dell’appello” (non rinvenuta agli atti), nonché una “relata di notifica” che risultava pinzata oltre l’ultimo foglio dell’atto di appello; in questo foglio separato era riportata la dichiarazione del messo dell’Agenzia circa la notifica del “presente atto” mediante “consegna al sig. S.R.R., in qualità di persona addetta all’Ufficio”.

La Cassazione ha ritenuto impossibile collegare tale relata di notifica sia all’atto di appello, sia alla persona destinataria dell’atto di impugnazione: al fine della validità della notificazione di uno specifico atto, è necessario infatti che sia possibile verificare la riferibilità della relata all’atto in questione, non bastando una semplice spillatura al fondo del documento (operazione realizzabile anche successivamente da terze persone). Inoltre, la Cassazione ha rilevato nel caso specifico l’incongruenza tra la relata di notifica compilata dal messo e l’indicazione presente nell’atto di appello circa spedizione dello stesso atto a mezzo posta.

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