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Corte dei Conti
Finanziario
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3 Maggio 2017

Finanziario – Rimodulazione piano di riequilibrio finanziario

Il DL n. 113/2016, con l’art. 15, introduce l’art. 1 comma 714-bis secondo cui gli Enti Locali che hanno presentato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell’Ente entro la data del 30 settembre 2016, potevano provvedere a rimodulare o riformulare il Piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nell’art. 243-bis, comma 7, per tenere conto dell’eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli artt. 188 e 194 del Tuel.

Su questo argomento si è dovuta esprimere la Corte dei Conti, sezione Autonomie, che con delibera n. 9/2017 ha chiarito come la modifica del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale sia attuabile nel caso in cui il disavanzo o i debiti fuori bilancio siano successivi alla deliberazione o all’approvazione del Piano di riequilibrio e non quando questi fossero già esistenti e conoscibili dall’Ente alla data di presentazione o approvazione del Piano.

In caso di presentazione di un nuovo Piano, lo stesso dovrà essere sottoposto a nuova istruttoria da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali.

Si conclude rilevando il termine perentorio  del 30 settembre 2016, termine la cui inosservanza implica la decadenza dalla facoltà di avvalersi della possibilità di rimodulazione del documento.

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