Le prestazioni di collaudo autonomamente individuabili sono escluse dal novero delle prestazioni di servizi assoggettabili a Reverse charge, a meno che tali prestazioni siano rese nell’ambito di un contratto di subappalto.
Secondo le indicazioni fornite dalla Circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate, bisogna escludere le prestazioni di collaudo (Codice ATECO 71.20.10) dall’ambito oggettivo di applicazione del nuovo Reverse chrage, in quanto il loro codice ATECO non figura tra quelli identificati come rilevanti.
In linea generale, il collaudo costituisce operazione accessoria alla fornitura del bene e pertanto si applicherà l’IVA nel modo ordinario all’intera operazione.
Diverso il caso in cui la prestazione di collaudo dell’impianto sia resa nell’ambito di un contratto di subappalto: il Codice ATECO relativo ai collaudi è, infatti, incluso tra i codici delle operazioni soggette a Reverse charge in presenza di contratti di subappalto.
Infine, qualora la prestazione di collaudo costituisca parte di un unico contratto di più operazioni, è necessario identificare le operazioni soggette a Reverse charge e quelle soggette, invece, a IVA ordinaria.
Fonte: Eutekne