Con la risposta 378 del 18 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate si esprime favorevolmente sulla pratica di compensazione dello split payment istituzionale eventualmente versato in eccesso dalla PA.
Ricordiamo brevemente che l’istituto della scissione dei pagamenti, introdotto nell’esercizio d’imposta 2015, ha rivoluzionato il modus operandi rispetto alle operazioni economiche che interessano la Pubblica Amministrazione (ivi compresi gli Enti Locali). Tale meccanismo contabile prevede infatti che il debito tributario relativo all’Imposta sul Valore Aggiunto esposta nelle fatture emesse nei confronti della PA sia assolto non già dal soggetto che emette il documento fiscale ma direttamente dalla PA ricevente.
Altra questione rilevante rispetto alla questione in esame risulta essere il trattamento differenziato tra split payment istituzionale e split payment commerciale. Anche su questo argomento l’Agenzia delle Entrate si è espressa mediante Circolari e risposte ad interpelli; la gestione contabile differenziata, tipica degli Enti non commerciali, si può riassumere come segue:
- Le fatture di acquisto afferenti le attività commerciali esercitate dall’Ente devono essere gestite e contabilizzate nei registri IVA (l’imposta figurerà pertanto all’interno della liquidazione IVA periodica);
- Le fatture di acquisto afferenti le attività istituzionali devono essere invece gestite esclusivamente in contabilità finanziaria; la relativa imposta può essere versata secondo le modalità previste dalla legge (versamento giornaliero, versamento distinto per ogni documento fiscale oppure versamento cumulativo mensile), senza possibilità di procedere a compensazioni di tipo orizzontale.
Veniamo dunque alla risposta di Agenzia delle Entrate citata in apertura.
Il caso sottoposto all’Agenzia tratta di un versamento di split payment effettuato in eccesso da parte di un Ente Pubblico; la richiesta è la seguente: “l’istante intende scomputare il versamento IVA eccedente dai versamenti futuri eseguiti, in applicazione dello split payment sugli acquisti relativi alla propria sfera istituzionale, (…) senza dover provvedere ad altri adempimenti oltre alla sola annotazione nei libri contabili”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è favorevole a tale trattamento e contiene al suo interno una precisazione rispetto al fatto che il contribuente dovrà annotare ed evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione tributaria, indicandone anche le motivazioni e l’origine. Tale procedura si rende necessaria dal momento che la compensazione non figurerà all’interno del modello F24EP presentato, ma il “credito” d’imposta potrà essere decurtato direttamente dal debito del periodo in cui si effettua la compensazione.
Di Rebecca Zollo