Cos’è il bilancio consolidato degli enti locali?
Riprendendo quanto riportato nel principio contabile 4/4 Arconet leggiamo che:
“Il Bilancio consolidato (degli enti locali) è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “Gruppo Amministrazione Pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività“
Dalla prima definizione traiamo quindi delle importanti informazioni, tra cui:
- È un documento contabile a carattere consuntivo: significa che il bilancio consolidato degli enti locali riporta al suo interno i dati finali, ovvero quelli del rendiconto e dei bilanci depositati.
- “Gruppo amministrazione pubblica”: altrimenti conosciuto come G.A.P., ovvero l’insieme delle partecipate e delle controllate che hanno rilevanza ai fini della redazione del bilancio consolidato.
- Il bilancio consolidato degli enti locali viene predisposto dall’ente capogruppo e, in questa circostanza, l’ente capogruppo è il comune. Spetta quindi a lui richiedere e raccogliere la documentazione, lavorarla e arrivare a produrre il bilancio consolidato degli enti locali finale.
Da chi è composto il Gruppo Amministrazione Pubblica?
Nel Gruppo Amministrazione Pubblica sono compresi:
- gli enti strumentali (soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, che possono essere in una condizione di controllo o di partecipazione);
- gli organismi strumentali (articolazioni organizzative dell’amministrazione pubblica, dotati di una propria autonomia contabile e privi di personalità giuridica);
- le società controllate;
- le società partecipate.
Negli ultimi anni si è rafforzato il riferimento a una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, andando quindi a prendere in considerazione anche quei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta o una nozione di partecipazione.
Nel momento in cui l’ente l’esercizio di un’influenza dominante, in virtù di contratti o clausole statutarie, la struttura sottostante è considerata controllata.
Oramai attestato è il principio per cui risulta assolutamente irrilevante la forma giuridica e la natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.
Nel passaggio da G.A.P. a consolidamento è opportuno richiamare la possibilità che si possa non procedere al consolidamento quando si verifica la situazione di irrilevanza o quando si è nell’impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, questa ultima ipotesi risulta estremamente limitata e riguarda eventi di natura ambientale straordinari.
L’irrilevanza non vale in presenza di enti e società totalmente partecipati dalla capogruppo, di società in house e di enti partecipati titolari di affidamento diretto, anche non effettuato direttamente dall’ente locale, da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
Quali parametri devo prendere in considerazione per consolidare?
Ai fini di definire quali realtà sono da sottoporre a consolidamento devo prendere in considerazione diversi elementi tra cui:
- Ai fini dell’individuazione del perimetro di consolidamento, utile alla redazione del bilancio consolidato degli enti locali, devo analizzare i dati contabili dei soggetti inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica.
Solo se tutti e tre i parametri risultano inferiori a quelli rappresentati dalle soglie di irrilevanza con incidenza del 3% è possibile escludere le società che, pur facendo parte del GAP, non sono da comprendere nel perimetro di consolidamento.
L’esclusione per irrilevanza si manifesta quindi quando il rapporto tra:- totale attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;
dei dati del soggetto G.A.P. rispetto a quelli della capogruppo è inferiore al 3%.
- Nel perimetro di consolidamento vanno inclusi gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
- In caso di società miste bisogna verificare che l’ente disponga di almeno il 20% dei voti esercitabili in assemblea oppure del 10% se trattasi di società quotata.
Quali operazioni per consolidare?
Sono due delle maggiori difficoltà riscontrate nel percorso di consolidamento:
- ricostruire le operazioni infragruppo svolte durante l’anno;
- il conseguente reperimento delle informazioni presso enti e società.
Il bilancio consolidato degli enti locali deve rappresentare la situazione economica e patrimoniale di un gruppo, dunque deve contenere solo le operazioni che tali soggetti hanno concluso con le terze economie; per fare ciò è necessario eliminare le cosiddette operazioni infragruppo, ovvero quei movimenti che rappresentano un trasferimento interno di risorse e non generano valore per l’esterno.
Per individuare le operazioni infragruppo la prima attività da svolgere è la parificazione dei debiti/crediti reciproci con i propri enti strumentali e società partecipate. Vengono esaminati i saldi delle partite debitorie e creditorie (riferiti al 31 dicembre) che trovano corrispondenza nei residui attivi e passivi o nei crediti e debiti dello stato patrimoniale.
Una seconda fase riguarda la riesamina e la parificazione di tutte le rimanenti movimentazioni che durante l’anno sono state registrate, dunque non solo tra società ed ente locale ma anche tra i diversi soggetti appartenenti al gruppo. Sono inclusi anche tutti i costi e ricavi, oneri e proventi che ciascun soggetto ha registrato nei confronti della capogruppo e che, essendo già stati pagati o incassati, non risultano più tra i saldi finali.
La scrittura per azzerare le poste sarà disposta proporzionalmente alla % di partecipazione del comune nella società in caso di consolidamento con metodo proporzionale oppure sarà disposta per l’intero valore in caso di consolidamento con metodo integrale, salvo poi evidenziare la quota di pertinenza di terzi nel risultato economico. Tutto questo considerando che l’Iva non viene solitamente elisa perché rappresenta un costo.
Quando si approva il bilancio consolidato degli enti locali?
Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato degli enti locali dell’esercizio 2020 è il 30 settembre 2021; ricordiamo come detta data interessi i comuni aventi popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
Quest’anno bisogna prestare particolare attenzione poiché, essendoci le elezioni amministrative, le tempistiche potrebbero dimostrarsi più stringenti del solito.
Ricordiamo come sussistano delle sanzioni a fronte del mancato adempimento, ovvero, il blocco della capacità assunzionale dell’ente; blocco che permane fino al momento in cui il bilancio consolidato degli enti locali viene approvato.
di Marco Sigaudo