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13 Gennaio 2022

Bilancio enti locali 2022-2024, trasferimenti

Prosegue il lavoro di analisi delle principali novità che interessano il bilancio degli enti locali 2022-2024, il testo si sviluppa riprendendo preziosi concetti elaborati dai collaboratori della rivista Enti On Line e da ANCI

TRASFERIMENTI CORRENTI

Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l’infanzia (art. 1, commi 172-173)

Sono incrementate le risorse del FSC a supporto del servizio Asili nido, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2 anni. Le risorse assegnate ammontano a 120 milioni di euro per il 2022, per poi crescere annualmente fino a 450 milioni per il 2026 e a 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027.
Da rilevare come la norma disponga l’esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di “deficitarietà strutturale” (ex art. 243 TUEL).

Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (art. 1, comma 174)

Il bilancio 2022-2024 dovrà prendere in considerazione anche l’incrementato del Fondo di solidarietà comunale di 30 milioni di euro per l’anno 2022, 50 milioni di euro per l’anno 2023 e 80 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere dall’anno 2027, con l’istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (art. 1, commi 179-182)

Per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado, viene istituito il “fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità” con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022. Il fondo è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore degli enti territoriali con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Unificata entro il 30 giugno di ciascun anno e per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno di ciascun anno.

Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne (art. 1, commi 353-356)

Si prevede un contributo per gli anni 2022 e il 2023 per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei Comuni con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, a favore degli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali Comuni.
Viene inoltre concessa la possibilità agli enti di concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.

Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali, Comuni della Sicilia e della Sardegna (art. 1, comma 563)

È incrementata la dotazione del Fondo di solidarietà comunale con l’intento di assicurare anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna le risorse finanziarie per il perseguimento dei Lep, o di obiettivi di servizio incrementali, in materia di funzioni sociali, allineando le risorse aggiuntive a quanto già stabilito dal 2021 per i Comuni delle regioni a statuto ordinario.

Rifinanziamento aree interne (art. 1, commi 418-419)

Il DPCM del 24 settembre 2020 ha stabilito l’erogazione di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali di n. 3.101 piccoli Comuni compresi nelle c.d. “aree interne”. Viene rifinanziata la Strategia Nazionale Aree interne con un incremento di 20 milioni per il 2023 e 30 milioni per il 2024 per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne. È opportuno tenere alta l’attenzione sull’impegno che accompagna questo trasferimento, ovvero l’alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Fondo IMU/TASI (comma 554 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019)

Ancora per l’esercizio 2022, motivo per cui questo fondo si ripropone nel bilancio 2022-2024, a titolo di ristoro del minor gettito derivante in conseguenza dell’introduzione della TASI, è attribuito a n. 1.825 Comuni un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun Comune nell’ allegato A al Decreto del Ministero dell’Interno del 14 marzo 2019.

Ristoro IMU immobili D/3 (art. 78, comma 5 del D.L. n. 104/2020)

Come per l’esercizio 2021 anche per il 2022 è previsto un fondo di 9,2 milioni di euro istituito per il ristoro ai Comuni delle minori entrate IMU 2021 e 2022 per l’esonero degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Con il D.M. 20 agosto 2021 sono state ripartite le risorse per il 2021 e 2022.

Compartecipazione tributi statali (comma 12-bis dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011)

La quota di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante della lotta all’evasione dei tributi statali si riduce, dal 2022, al 50%.

Fondo funzioni fondamentali piccoli Comuni (art. 1, comma 832, della Legge n. 178/2020)

Il fondo viene riproposto e deve quindi nuovamente essere inserito nel bilancio 2022-2024. I 3 milioni di euro che lo costituiscono, stanziati per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sono destinati a supplire ai minori trasferimenti del FSC per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei Comuni con meno di 500 abitanti che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15% rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti Comuni della Provincia. Per il riparto delle risorse dell’anno 2021 vedasi il D.M. del 28 maggio 2021.

Fondo minoranze storiche linguistiche (art. 9, comma 2, della Legge n. 482/1999)

Il DPCM 14 dicembre 2020 ha provveduto al riparto delle risorse dell’anno 2020 relative al fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, che ha una dotazione finanziaria annua di euro 5.061.277,61 (a decorrere dal 1999), da utilizzare per garantire, anche attraverso convenzioni con altri enti, la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua orale e scritta ammessa a tutela.

Fondo per la sicurezza urbana (art. 35-quater del D.L. n. 113/2018)

Il fondo è finalizzato al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni e le risorse possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia Locale, nei limiti delle risorse assegnate e anche in deroga all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, che, ricordiamo, limita l’utilizzo del personale flessibile nella misura massima del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. La dotazione è pari a:

  • anno 2020: 20 milioni di euro;
  • anno 2021: 20 milioni di euro;
  • anno 2022: 30 milioni di euro;
  • anno 2023 e successivi: 25 milioni di euro.

Con il D.M. del 25 giugno 2021 sono stati ripartiti i fondi per il triennio 2021/2023.Si richiama l’attenzione sull’importanza del passaggio in cui si rileva che le eventuali assunzioni possono essere operate in deroga ai limiti vigenti.

Fondo risanamento finanziario (art. 53, comma 1, del D.L. n. 104/2020)

Per favorire il risanamento finanziario dei Comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è stata stanziata le seguente dotazione: 100 milioni di euro per l’anno 2020; 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022; da ripartire tra i Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243-bis del TUEL e che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall’ISTAT, superiore a 100 e la cui capacità fiscale pro capite, determinata con D.M. del 30 ottobre 2018, risulta inferiore a 395. L’art. 1, comma 775 della Legge n. 178/2020 ha incrementato il fondo con le seguenti risorse: 100 milioni di euro per l’anno 2021; 50 milioni di euro per l’anno 2022; da ripartire tra i Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243-bis del TUEL e che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 178/2020, risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano stesso. Con il D.M. del 11 novembre 2020 sono stati ripartiti i fondi per il triennio 2020/2022.

Fondo Comuni in dissesto (art. 1, comma 843, della Legge n. 178/2020)

Si tratta del fondo destinato ai Comuni in stato di dissesto finanziario di cui all’art. 106-bis del D.L. n. 34/2020, con una dotazione originaria di 20 milioni di euro per l’anno 2020, che l’art. 1, comma 844 della Legge n. 178/2020 ha incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021 (ripartiti con il D.M. del 13 agosto 2021) e che il successivo comma 844 ha rifinanziato per altri 5 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50%, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi Comuni in stato di dissesto finanziario, da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50%, ai Comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’art. 143 del TUEL.

Fondo contenziosi calamità (art. 4 del D.L. n. 113/2016)

Il fondo, nella consistenza di 10 milioni di euro per l’esercizio 2022, è destinato a quei Comuni che a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali (verificatisi entro la data di entrata in vigore della norma), o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE

Messa in sicurezza strade (art. 1, commi 407-414)

Vengono assegnati fondi in funzione della classe demografica di appartenenza (da 10mila euro per gli enti fino a 5mila abitanti, a 350mila euro per le città maggiori) per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.

Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali (art. 1, comma 415)

Il bilancio 2022-2024 potrà ancora prendere in considerazione questo trasferimento. Le risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade saranno nuovamente finanziate.
Gli interventi connessi ai progetti ricompresi negli investimenti del PNRR sono premiati.

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