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27 Aprile 2022

Gli indicatori ed il Piano degli Indicatori nel controllo di gestione degli enti locali

Introduzione

Come già esposto nell’articolo precedente, all’interno del controllo di gestione degli enti locali è necessario implementare le conoscenze di carattere extracontabile mediante gli indicatori.
Gli indicatori sono strumenti in grado di misurare l’andamento di un fenomeno che si ritiene rappresentativo per l’analisi e sono utilizzati per monitorare o valutare il grado di successo, oppure l’adeguatezza delle attività implementate.

I requisiti degli indicatori nel controllo di gestione

Un indicatore per essere considerato valido, deve attenersi a determinati requisiti, quali:

  • La validità, ovvero deve misurare effettivamente ciò che si intende misurare;
  • La controllabilità, ovvero deve riguardare gli aspetti che sono sotto l’effettivo controllo di chi governa la politica in questione;
  • La comprensibilità, ovvero devono essere comprensibili a coloro che devono utilizzarli;
  • L’unicità, per cui ogni indicatore deve rilevare un aspetto che nessun altro indicatore deve rilevare;
  • La tempestività, per cui le informazioni necessarie devono essere disponibili in tempo utile;
  • La comparabilità, ovvero deve essere possibile una comparazione nel tempo e/o nello spazio;
  • L’economicità, per cui i benefici derivanti dall’indicatore devono essere superiori al costo di rilevazione.

Gli indicatori di processo e di risultato nel controllo di gestione degli enti locali

Altri indicatori presi in esame dal controllo di gestione per gli enti locali sono i seguenti:

  • Indicatori di processo;
  • Indicatori di risultato.

Gli indicatori di processo si riferiscono ad attività o prodotti/servizi intermedi realizzati dai servizi dell’ente locale per il risultato preposto.
Tali indicatori fanno riferimento a ciò che fa un servizio, settore, unità organizzativa o singolo dipendente, nell’ambito dell’attività di collaborazione nei confronti dell’organizzazione nel suo complesso per il raggiungimento dei propri obiettivi.
A tal proposito è necessario che sussista un collegamento di causa-effetto tra i processi e i risultati che l’amministrazione intende realizzare e che non venga data eccessiva enfasi a tali indicatori, specie se marginalmente connessi con gli indicatori di risultato.

Gli indicatori di risultato esprimono l’output, sia quantitativo che qualitativo, direttamente correlabile agli obiettivi finali dell’ente locale.
Tuttavia, non sempre è facilmente individuabile l’output finale del servizio in osservazione. Ciò si verifica per il servizio della polizia locale e per i servizi connessi con la programmazione urbanistica e per la segreteria del Sindaco.
Difatti malgrado tali servizi rendano appunto servizi alla collettività, l’output può non essere univocamente definibile.
In sostanza l’indicatore di risultato è orientato ai fini, mentre l’indicatore di processo guarda ai mezzi.
In caso di utilizzo di indicatori di processo proprio perché il riferimento all’output finale non è immediato le variazioni di essi non determinano affatto variazioni consequenziali dell’output finale.
Mentre gli indicatori di processo e di risultato sono particolarmente utili per il sistema del controllo di gestione, gli indicatori di outcome o di impatto sociale sono particolarmente significativi nell’ambito del sistema del controllo strategico.
Difatti l’indicatore di outcome o di impatto sociale rappresenta una misura che riflette l’impatto del lavoro prodotto dall’amministrazione nel suo complesso sulla collettività amministrata.
Esempi di indicatori di impatto sulla sostenibilità ambientale sono ad esempio dati dal numero di autovetture circolanti per 100 abitanti, dal consumo annuo pro capite di energia elettrica.
Di norma gli indicatori di outcome non fanno parte del ciclo di programmazione-gestione-rendicontazione.
Dovrà essere riposta particolare attenzione da parte dell’amministrazione locale nello scandagliare al massimo grado l’attività svolta nei confronti dei propri cittadini/utenti, tramite appropriati indicatori che siano in grado di evidenziare a consuntivo cosa ha fatto l’ente locale per la sua collettività amministrata.

Piano degli indicatori nel controllo di gestione degli enti locali

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).

Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il “Piano” di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell’interno, su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali. L’adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall’esercizio successivo all’emanazione dei rispettivi decreti.

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.
Il Piano degli indicatori rileva per ogni ente locale tutte le criticità e le potenzialità della gestione delle entrate e delle spese, con una particolare attenzione alla gestione di cassa, (riscossioni e liquidazioni rispetto agli accertamenti e impegni stanziati), al fine di evidenziare il grado dell’efficienza e della virtuosità degli enti.
Gli indici estrapolati dal Piano degli Indicatori potranno inoltre essere esaminati dal ministero dell’Economia e delle finanze, anche per confrontare i diversi enti (per esempio controllare l’indice delle entrate correnti nei Comuni italiani). Gli indici presenti nel piano consentono di analizzare la gestione dell’ente locale, evidenziando i parametri di criticità specifici e consentendo anche di evidenziare in anticipo situazioni di potenziale pre-dissesto o dissesto.
In sintesi, il piano degli indicatori non è da considerarsi solamente un nuovo modello da allegare al bilancio, bensì uno strumento in grado di rilevare l’andamento contabile e gestionale dell’ente.

Chi deve compilare il piano

Il Piano degli indicatori deve essere compilato non solo dagli enti locali, ma anche dagli enti e dagli organismi della pubblica amministrazione.
Il piano misura diverse casistiche del bilancio, in particolare:

  • La rigidità strutturare del bilancio;
  • Le entrate correnti;
  • Le spese di personale;
  • L’esternalizzazione dei servizi;
  • Gli interessi passivi;
  • Gli investimenti;
  • I debiti non finanziari ed i debiti finanziari;
  • La composizione dell’avanzo presunto;
  • Il disavanzo presunto;
  • Il fondo pluriennale vincolato, anche noto come FPV;
  • Le partite di giro e i servizi conto terzi.

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