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20 Luglio 2022

Il controllo di gestione negli enti locali e le società partecipate

Il controllo di gestione negli enti locali e le società partecipate del relativo ente locale sono due elementi correlati tra loro e questo lo si può evincere da una semplice analisi del “Prospetto del Risultato di Amministrazione”, in cui si denota la presenza tra le voci di accantonamento del “Fondo Perdita Società Partecipate”.

Il “Fondo Perdita Società Partecipate” è un fondo vincolato strettamente collegato al risultato d’esercizio delle società partecipate nel caso in cui quest’ultimo sia un importo negativo. La normativa vigente prevede che gli enti locali ,che adottano la contabilità finanziaria, accantonino un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Questo accantonamento avviene l’anno successivo alla rilevazione di tale importo negativo. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.

A seguito di questa breve introduzione emerge subito che il risultato di amministrazione sia influenzato dall’andamento delle società partecipate, per cui una loro corretta gestione dal punto di vista economico finanziario ha certamente ripercussioni positive sulla gestione dell’ente locale e viceversa.

E’ necessario perciò che l’ente provveda anzitempo, tramite il controllo di gestione, ad effettuare appunto dei controlli sull’andamento e sull’operato delle società partecipate al fine di evitare o per lo meno di conoscere per tempo eventuali situazioni che potrebbero avere un apporto negativo alla gestione economico-finanziaria dell’ente locale.

Controllo sulle società partecipate

In base all’art. 147-quater del Tuel, gli enti locali superiori a 15.000 abitanti, secondo la propria autonomia organizzativa disciplinano, con regolamento, un sistema di controlli sulle società partecipate svolto direttamente dalle strutture dell’ente in cui sono inserite dette partecipazioni.

Tale regolamento deve disciplinare un adeguato sistema informativo finalizzato a rilevare:

1) I rapporti finanziari tra l’ente e la società;

2) La situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società;

3) I contratti di servizio.

I contratti di servizio, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 243 del Tuel, devono prevedere apposite  clausole volte a garantire, qualora si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, una riduzione delle spese di personale delle società partecipate, anche in applicazione di quanto stabilito dal comma 2-bis dell’art. 18 del d.1. n. 112/2008.

Il predetto regolamento deve anche prevedere:

  • La qualità dei servizi attesi;
  • Il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

L’amministrazione deve indicare gli obiettivi gestionali a cui deve tendere ciascuna società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi predeterminati, nell’ambito del DUP (Documento unico di programmazione). L’ente locale deve effettuare un monitoraggio periodico circa l’andamento delle società partecipate, anche e soprattutto al fine di identificare, in tempo utile, gli eventuali interventi correttivi per ridurre squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente locale.

I risultati complessivi della gestione dell’ente e delle società partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo la competenza economica. Il controllo sulle partecipate presenta caratteristiche multidisciplinari. riguardando sia aspetti di regolarità amministrativa e contabile sia aspetti caratteristici del controllo di gestione e del controllo strategico. Sono tenuti a questa forma di controllo solo gli enti locali superiori ai 15.000 abitanti.

Vi è da precisare che: gli enti locali inferiori a 15.000 abitanti, in base al comma 3 dell’art. 147-quinquies del Tuel, sono tenuti ad effettuare il controllo sugli equilibri finanziari, e questo implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente locale in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. Del resto, non si può immaginare che organismi gestionali esterni, fra i quali le società partecipate, siano escluse dall’attività di controllo anche per conseguenze sul bilancio dell’ente interessato, al fine consentire all’ente locale l’adozione delle necessarie deliberazioni circa la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Di qui l’esigenza che le modalità di trasmissione dei rapporti periodici ai suddetti organi dell’ente siano disciplinate nel regolamento dei controlli interni o in quello di contabilità.

I controlli sulle società partecipate sono enunciati nell’art. 147-QUATER, D.Lgs. N. 267/2000 del TUEL come segue:

1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle

società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture

proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l’amministrazione definisce

preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere

la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema

informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione

contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il

rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il monitoraggio periodico

sull’andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi

assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri

economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono

rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le

modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali

con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l’anno 2014 agli enti locali con popolazione

superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall’anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore

a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall’anno

2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni

del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi

dell’articolo 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al

presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Strumenti per il controllo di gestione degli enti locali per le società partecipate

Un altro strumento utile per l’analisi delle società partecipate è il procedimento di revisione periodica delle società partecipate che può essere definita come il procedimento mediante il quale gli enti locali effettuano, con cadenza annuale, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette.

Lo scopo del procedimento è quello di appurare la sussistenza o meno delle ipotesi delineate dall’art. 20, comma 2 del TUSP, in ordine al mantenimento o alla necessità di avviare processi di razionalizzazione delle rispettive partecipazioni societarie.

Questa analisi permette all’ente locale di avere un quadro d’insieme di tutte le società partecipate a cui è legato, potendo così definire in maniera consapevole come è meglio operare in materia economico-finanziaria e predisponendo un eventuale nuovo assetto per nuove acquisizioni, eventuali dismissioni o fusioni di società partecipate.

Ulteriori approfondimenti su questa tematica verranno trattati nei prossimi articoli relativi al controllo di gestione negli enti locali.

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