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9 Agosto 2022

Fondo per la progettazione territoriale 2022 e PNRR

Il fondo per la progettazione territoriale 2022, collegato al PNRR, è stato istituito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022.

Il fondo per la progettazione territoriale, altrimenti conosciuto come fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale, ha lo scopo di agevolare e accelerare per gli enti la progettazione, in senso lato, ai fini del PNRR.

Fondo per la progettazione territoriale, a chi spetta

Il fondo per la progettazione territoriale è ripartito tra 7 Città metropolitane, 38 Province e circa 4.800 Comuni fino a 30.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, o ricompresi nella mappatura delle aree interne.

Le risorse sono quindi state assegnate a oltre il 50% dei Comuni italiani, le ricadute sono quindi ampie e i benefici collegati all’erogazione di queste risorse dovrebbero impattare positivamente lungo tutto lo stivale.

Per poter visionare i singoli importi si rinvia all’apposito elenco pubblicato.

Fondo per la progettazione territoriale, e gli esclusi?

Gli Enti esclusi dall’assegnazione del fondo per la progettazione territoriale difficilmente possono attendersi una nuova assegnazione.

Nel Decreto, infatti, si parla di una distribuzione delle eventuali economie tra gli Enti beneficiari individuati in prima battuta, l’art. 8 c. 2 non pare quindi lasciare illusioni a coloro che sono stati esclusi da questa distribuzione ai fini del PNRR.

Fondo per la progettazione territoriale, a cosa serve

Il fondo per la progettazione territoriale può essere utilizzato, ai fini del PNRR, per due diverse finalità; finalità i cui confini sono stati modificati di recente dal decreto-legge aiuti bis.

I Comuni possono utilizzare queste risorse per promuovere bandi rivolti a professionisti (per esempio, architetti, ingegneri, progettisti…) che dovranno presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale. Questa prima modalità applicativa ha lo scopo di agevolare le amministrazioni riceventi permettendogli di disporre, di progetti già pronti per partecipare all’assegnazione delle risorse del PNRR o dei fondi strutturali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 

Quando il Comune ha una popolazione che non eccede i 20.000 abitanti può disporre di un’ulteriore opzione per l’impiego del fondo per la progettazione territoriale; questi infatti possono utilizzare, in tutto o in parte, il contributo anche per affidare incarichi per la redazione di progetti di fattibilità tecnica economica in ambito urbanistico o di innovazione sociale.

Proprio per utilizzare al meglio i fondi per la progettazione territoriale abbiamo elaborato un servizio dedicato, clicca qui per conoscerlo e clicca qui per maggiori informazioni.

Fondo per la progettazione territoriale, quale uso

È molto importante richiamare l’attenzione su un passaggio del Decreto, nello specifico nel quinto paragrafo dell’introduzione, in cui si chiarisce come il fondo per la progettazione territoriale è stato istituito e assegnato in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo Sviluppo e Coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si ritiene quindi che l’uso di questo trasferimento per finalità diverse possa esporre l’Ente a un disconoscimento dello stesso con conseguente non assegnazione o, qualora le risorse siano già confluite nelle casse, ad esempio, del Comune, obbligo di restituzione.

Fondo per la progettazione territoriale, quali obiettivi per il loro impiego

Il fondo per la progettazione territoriale deve essere utilizzato per supportare le attività che permettano di realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi, di cui al comma 6, art. 12 del decreto-legge n.121/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021:

  • la transizione verde dell’economia locale,
  • la trasformazione digitale dei   servizi,  
  • la   crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che  assicuri  lo  sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale,
  • la coesione   economica,   
  • l’occupazione,   
  • la    produttività,   
  • la competitività,
  • lo sviluppo turistico del territorio, 
  • la ricerca,
  • l’innovazione sociale, 
  • la cura della salute,
  • la   resilienza economica, sociale e istituzionale a  livello  locale, 
  • il miglioramento dei servizi per l’infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al  mercato  del  lavoro.

Fondo per la progettazione territoriale, come si richiede l’erogazione del finanziamento

Prima di richiedere l’erogazione del finanziamento collegato aI fondo per la progettazione territoriale, le amministrazioni devono registrare l’intervento o gli interventi che intendono promuovere all’interno del portale Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Una volta effettuato l’accesso al portale è necessario entrare nella sezione MOP – Monitoraggio Opere Pubbliche e quindi Linee di Finanziamento: qui dall’8 giugno 2022 è stata inserita la voce relativa al Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale. Per le istruzioni di accesso alla piattaforma e di registrazione degli interventi, si può fare riferimento all’apposito manuale.
Dopo la registrazione degli interventi, le amministrazioni possono presentare la richiesta di erogazione delle risorse, compilando in ogni sua parte il relativo modulo e inviandolo all’indirizzo PEC fondoprogettazione@pec.agenziacoesione.gov.it. L’Agenzia per la Coesione territoriale mette a disposizione anche le linee guida da seguire per la gestione, l’attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi.

È utile ricordare che, dal momento in cui il caricamento sul portale BDAP MOP lo richiede, è necessario disporre del CUP relativo al progetto e, per detto CUP, è fornito apposito template da seguire per l’acquisizione corretta del codice.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli Enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il portale BDAP MOP tramite il collegamento fra il CUP riferito al servizio di progettazione e il CUP relativo alle opere o ai servizi.

Si ricorda infine che, al fine dell’utilizzo delle risorse del fondo per la progettazione territoriale, lo SMART CIG non è ammesso in quanto non contiene alcune informazioni utili al monitoraggio e necessarie per la successiva fase di liquidazione delle risorse. 

Fondo per la progettazione territoriale, CUP e CIG

Un passaggio molto importante, anche nell’ottica di operatività nei fondi PNRR o, più in generale di quelli europei, è chiarire il rilievo dato al CUP e al CIG all’interno della gestione, monitoraggio e rendicontazione del fondo per la progettazione territoriale.

Il Codice Unico di Progetto deve seguire l’iter amministrativo di affidamento  delle risorse legate al fondo per la progettazione territoriale sin dall’inizio, comparendo, ad esempio, nella determina, insieme al CIG.

Ai fini della mappatura delle movimentazioni si suggerisce di riportare queste informazioni anche all’interno dei documenti contabili.

In merito al CIG è definitivamente chiaro come non si debba prendere uno smart cig, quest’ultimo infatti non riporta tutte le informazioni necessarie previste dall’Amministrazione Centrale.

Concludiamo con quanto previsto in termini di monitoraggio all’interno dell’art. 6 c. 4 del Decreto, dove è espressamente previsto che gli enti beneficiari del fondo per la progettazione territoriale sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze   assicurando il collegamento fra il CUP riferito al servizio di progettazione e il CUP relativo alle opere o ai servizi. Nuovamente si sottolinea quindi la necessità di dimostrare il legame tra l’impegno delle risorse ottenute con il fondo per la progettazione territoriale e il PNRR o fondi strutturali del Fondo Sviluppo e Coesione.

Fondo per la progettazione territoriale, quali caratteristiche devono avere le proposte progettuali

Le proposte progettuali sviluppate tramite Il fondo per la progettazione territoriale devono essere coerenti o complementari rispetto agli obiettivi del PNRR o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Nel caso in cui si riferiscano a interventi di carattere sociale, possibilità applicativa che, come abbiamo visto, viene riconosciuta ai Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, devono avere un livello di dettaglio sufficiente ad avviare le procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione.

In caso di lavori pubblici, invece, il livello progettuale proposto deve essere almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Le linee guida da seguire nella compilazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica sono indicate in un decreto pubblicato dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Gli adempimenti per usare al meglio il fondo per la progettazione territoriale sono molteplici, scopri il nostro servizio e clicca qui per maggiori informazioni.

Fondo per la progettazione territoriale, per quali progetti

Il principale risultato atteso dalla norma istitutiva del fondo per la progettazione territoriale è l’avvio di nuove progettualità, nello specifico per procedure avviate dopo il 18 febbraio 2022, data di pubblicazione del DPCM del 17 dicembre 2021.

Il DPCM di ripartizione delle risorse ha voluto prevedere la possibilità di sostenere nel caso dei lavori, oltre al progetto di fattibilità tecnica ed economica, ritenuto il livello minimo da conseguire per l’accesso al fondo, le successive fasi di progettazione, lasciando agli Enti beneficiari la valutazione dell’opzione più efficace e più rispondente alle circostanze specifiche di quel territorio.

Ai sensi dell’art. 4 del DPCM del 17 dicembre 2021, le risorse del fondo possono essere utilizzate per l’avvio di nuove progettualità attraverso la messa a bando di premi per concorsi di progettazione Qualora l’Ente beneficiario valuti di volersi avvalere della facoltà di affidare al vincitore del concorso anche lo sviluppo di uno o più livelli successivi (definitivo/esecutivo) di progettazione, tale opzione deve essere esplicitata nel bando e riportare l’importo e la tipologia di prestazioni richieste.

È pertanto possibile finanziare progettazione definitiva/esecutiva solo nel caso in cui nel bando o nell’atto di affidamento sia inclusa la fattibilità tecnica ed economica.

Fondo per la progettazione territoriale, quali sono le spese ammissibili

Il fondo per la progettazione territoriale  può finanziare le spese relative a:

  • premi per la messa a bando dei concorsi,
  • compensi per lo sviluppo di progetti di fattibilità tecnico-economica,
  • spese per i rilievi e per le indagini strettamente necessari per l’avvio delle procedure,
  • spese di pubblicazione dei bandi,
  • spese per le commissioni di gara,
  • spese per attività tecnico amministrative di supporto,
  • imposte e le tasse.

Non sono invece ammesse le spese per espropri, acquisto di aree, lavori e fornitura di beni di qualsiasi natura.

I vari interventi finanziati possono essere oggetto di affidamento anche a una società in house.

Fondo per la progettazione territoriale, entro quando l’affidamento

Gli Enti beneficiari del fondo per la progettazione territoriale possono avviare le procedure per i concorsi e per l’affidamento di progetti di fattibilità tecnico-economica, quest’ultimo caso riservato ai Comuni fino a 20.000 abitanti, entro il 18 febbraio 2023, scadenza prorogata recentemente dal decreto aiuti bis, qualora detto termine non venisse rispettato seguirebbe la revoca del contributo.

A fronte di eventuali dubbi residuali si fa presente che il Ministro ha pubblicato sul proprio portale una serie di FAQ, in data 10 marzo 2022 e, le più recenti a compendio delle precedenti, in data 12 maggio 2022.

Fondo per la progettazione territoriale, aggregazione tra Enti

Nel caso in cui si vogliano cumulare i contributi assegnati a più Comuni, è necessario che i singoli Enti beneficiari delle risorse stipulino apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), individuando il Beneficiario che provvederà a richiedere il CUP unico dell’intervento e il CIG della procedura. Il Beneficiario potrà essere uno dei Comuni interessati in qualità di Comune capofila ovvero l’Unione dei Comuni ove presente.

Dal momento che il DPCM prevede come beneficiari del contributo i Comuni, anche sotto forma di Unioni, è esclusa la possibilità di attuare l’intervento attraverso un altro soggetto pubblico diverso da quelli indicati. Nel caso specifico appare, pertanto, percorribile una procedura di delega ad uno dei comuni del consorzio al quale saranno trasferite le risorse.

Il Comune capofila, ovvero l’Unione dei Comuni, provvederanno a richiedere il CUP dell’intervento e il CIG della procedura, e assumeranno tutte le funzioni di soggetto beneficiario.

Al fine dei successivi adempimenti il Comune Capofila, ovvero l’Unione dei Comuni, dovrà trasmettere all’indirizzo di posta certificata fondoprogettazione@pec.agenziacoesione.gov.it la seguente documentazione:

  • convenzione sottoscritta digitalmente da tutti i Comuni aderenti;
  • per ciascun Comune la delibera di Consiglio contenente:
    • approvazione dello schema di Convenzione;
    • mandato alla sottoscrizione della Convenzione da parte del legale rappresentante;
    • quantificazione delle risorse assegnate e autorizzazione al trasferimento delle risorse da parte dell’Agenzia al soggetto capofila.

Le risorse indicate assegnate ai singoli enti beneficiari saranno trasferite all’Amministrazione capofila. Nel caso di conferimento parziale delle risorse assegnate, queste possono essere oggetto di una ulteriore procedura di concorso e/o affidamento, da perfezionare comunque entro il 18 febbraio 2023.

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