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Piano Riequilibrio Finanziario
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10 Maggio 2023

Il Piano di Riequilibrio finanziario e disavanzo di amministrazione negli enti locali

Il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali è una procedura amministrativa generale adottata dagli stessi con lo scopo di risanare le finanze per poter prevenire la condizione di dissesto finanziario.

Come specificato nell’articolo precedente, la possibilità di aderire ad un Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale è stata introdotta dal legislatore, all’interno del TUEL, con l’art. 243-bis, come segue:

I comuni e le province per i quali anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.”

In questo articolo analizzeremo uno dei componenti principali che concorre alla determinazione della massa passiva e che potrebbe rendere necessario il ricorso al suddetto Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale da parte dell’ente locale.

Disavanzo di amministrazione

Il disavanzo di amministrazione rappresenta una situazione economica negativa per gli enti locali, il quale comporta un indebitamento progressivo e una difficoltà nell’effettuare investimenti e nell’attuare politiche di sviluppo sul territorio per l’azione amministrativa degli enti locali stessi.

Come affermato dall’art. 188 del TUEL:

L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186, è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto ….. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.”

Questo comporta che il ripiano del disavanzo di amministrazione debba essere effettuato negli esercizi successivi considerati nel Bilancio di Previsione e in ogni caso non oltre il periodo di consiliatura previsto dalla normativa vigente (massimo tre anni).

Gli elementi che possono portare un ente locale in una situazione di disavanzo di amministrazione sono molteplici e possono dipendere da una serie di fattori che influiscono sulla gestione finanziaria dell’amministrazione dell’ente locale.

Nel caso di impossibilità da parte dell’ente locale di ripianare il disavanzo di amministrazione nelle tre annualità successive come previsto dall’art.188 del TUEL, dovrà valutare l’adozione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale.

In questo modo, il suddetto disavanzo di amministrazione dovrà invece essere ripianato durante l’intero periodo della durata del piano, ovvero entro i 4/10/15 fino a un massimo di 20 anni previsti anziché entro il periodo di consiliatura o del Bilancio di Previsione.

Nei paragrafi successivi verranno analizzate le principali cause che portano l’ente locale ad essere in disavanzo di amministrazione.

Il mantenimento e la cancellazione dei Residui Attivi e Passivi

Un elemento necessario per la definizione del risultato di amministrazione dell’ente locale è l’elaborazione del riaccertamento ordinario dei residui, attivi e passivi, effettuato come previsto dal principio di competenza finanziaria, in virtù della quale al 31 dicembre, termine dell’esercizio finanziario, alcune entrate accertate possono non essere state ancora riscosse ed alcune spese impegnate non ancora pagate.

I residui attivi sono l’espressione di entrate accertate ma non ancora riscosse dall’ente locale, nonché di entrate riscosse ma non ancora versate. Esse, pertanto, rappresentano i crediti dell’ente locale nei confronti di terzi.

Al contrario, i residui passivi indicano, invece, le spese impegnate ma non ancora pagate da parte dell’ente locale. Emerge per cui che esse rappresentano i debiti dell’ente locale nei confronti di terzi.

Per i residui, negli anni successivi a quelli in cui si sono formati, si verificheranno le fasi della riscossione e del versamento in relazione ai residui attivi o della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento per quanto riguarda i residui passivi.

I residui, attivi e passivi, vengono accertati al momento della chiusura dell’anno finanziario ed iscritti nel rendiconto generale.

Per quanto concerne i residui attivi, essi vengono mantenuti in bilancio fino a quando non vengono riconosciuti di dubbia o difficile esazione, ovvero assolutamente inesigibili.

Non è sufficiente, per mantenere in bilancio il residuo attivo, che quest’ultimo sia certo, liquido ed esigibile, ma il responsabile finanziario dell’ente locale, nella fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, deve verificare se il suo mantenimento non presenti più i requisiti che ne avevano consentito l’iscrizione all’inizio, evitando in tal modo la violazione del principio secondo cui i dati contabili di bilancio devono rappresentare le reali condizioni finanziarie, economiche e patrimoniali degli enti interessati (principio di veridicità, codificato dal par. 5 dell’allegato 1 al D.Lgs. 118/2011).

Nel caso di un errata elaborazione del riaccertamento ordinario dei residui negli anni, per la quale potrebbe emergere un valore sovrastimato dei residui attivi con conseguente cancellazione di parte di essi, si potrebbe incorrere nella fattispecie per cui l’ente locale debba trovarsi a fronteggiare una situazione di disavanzo di amministrazione.

I Fondi Accantonati

Nel seguente paragrafo si esamineranno i principali fondi di accantonamento.

Questi, in caso di un’errata definizione, oppure in caso di totale assenza, potrebbero portare ad un aumento del disavanzo di amministrazione una volta che siano stati correttamente valorizzati.

  • Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: per quanto riguarda i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio viene effettuato un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (noto come FCDE), accantonando una quota dell’avanzo di amministrazione. L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi. Al fine di adeguare l’importo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si procede, in sede di rendiconto, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione;
  • Accantonamento Fondo Perdita Società Partecipate: è un fondo accantonato strettamente collegato al risultato d’esercizio delle società partecipate nel caso in cui quest’ultimo sia un importo negativo. La normativa vigente prevede che gli enti locali, che adottano la contabilità finanziaria, accantonino un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Questo accantonamento avviene l’anno successivo alla rilevazione di tale importo negativo;
  • Accantonamento Rinnovi Contrattuali: è un fondo accantonato obbligatorio in vista dei futuri rinnovi contrattuali del settore pubblico;
  • Accantonamento fine mandato Sindaco: l’articolo 10 del decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 119 stabilisce che, a fine mandato, l’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia sia integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per i 12 mesi di mandato;
  • Accantonamento Fondo Rischi Contenzioso: l’accantonamento al fondo rischi contenzioso è obbligatorio in presenza di significative probabilità di soccombenza o di sentenza non definitiva e non esecutiva;
  • Accantonamento Fondo Garanzia Debiti Commerciali: l’accantonamento Fondo Garanzia Debiti Commerciali è obbligatorio nei casi previsti dalla legge.

Conclusioni

Il disavanzo di amministrazione è una componente della parte di massa passiva che un ente locale può potenzialmente trovarsi a fronteggiare. La soluzione che emerge da questa analisi è il ricorso, da parte dell’amministrazione, alla procedura del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale.

Prossimamente continueremo l’analisi del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale con ulteriori approfondimenti circa gli elementi che compongono la massa passiva dell’ente locale.

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