Liquidazione periodica dell’Iva: come funziona e quali novità per l’ultimo trimestre 2024
La liquidazione periodica dell’Iva è un obbligo fiscale per tutti i soggetti passivi IVA. In Italia, la liquidazione può essere effettuata su base mensile o trimestrale, a seconda della situazione fiscale dell’Ente. In questo articolo, esploreremo come avviene la liquidazione IVA, come calcolare l’importo da versare, e quali sono le scadenze da rispettare.
Cos’è la liquidazione periodica dell’Iva?
La liquidazione periodica dell’Iva consiste nel calcolare l’importo dell’Iva da versare allo Stato per un determinato periodo di imposta (mensile o trimestrale). La liquidazione deve essere effettuata dai soggetti passivi IVA che sono obbligati a dichiarare periodicamente l’ammontare dell’imposta dovuta sulle operazioni imponibili effettuate, nonché l’importo dell’Iva che può essere detratta sugli acquisti effettuati.
Quando si effettua la liquidazione periodica dell’Iva?
Il termine “periodicità” si riferisce alla frequenza con cui un soggetto passivo deve liquidare l’Iva:
- Mensile: Gli operatori economici che superano determinati limiti di fatturato (tipicamente 400.000 euro per le imprese di servizi o 700.000 euro per le altre attività) devono effettuare la liquidazione mensile dell’Iva.
- Trimestrale: Le piccole imprese che non superano tali limiti possono optare per la liquidazione trimestrale.
Come calcolare l’Iva da liquidare
Il calcolo della liquidazione dell’Iva si basa sulla differenza tra l’Iva esigibile sulle vendite e/o corrispettivi e quella detraibile sugli acquisti.
Passaggi per calcolare l’Iva:
- Iva Esigibile (Debito di imposta): L’Iva esigibile si calcola sull’importo delle fatture emesse, ed incassate, e dei corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate durante il periodo di riferimento. Si tratta dell’Iva che il soggetto passivo ha ricevuto dalle proprie vendite.
- Iva Detraibile (Credito): L’Iva detraibile è quella che il contribuente ha pagato sugli acquisti di beni e servizi utilizzati nell’ambito dell’attività. Questa Iva può essere recuperata, riducendo l’importo che il soggetto passivo deve versare. Il trattamento dello split payment ai fini della liquidazione Iva è stato oggetto di un altro approfondimento che trovi qui: https://studiosigaudo.com/split-payment-commerciale-contabile-versamenti/
La formula di base per calcolare l’Iva da versare è quindi:
- Iva da versare = Iva esigibile − Iva detraibile
La liquidazione Iva e il credito o debito Fiscale
Alla fine di ogni periodo, il contribuente può trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- Debito d’imposta: Se l’Iva esigibile (sulle vendite) è maggiore di quella detraibile (sugli acquisti), il contribuente avrà un debito fiscale da versare allo Stato. Il debito d’imposta deve essere versato tramite il Modello F24/F24EP.
- Credito d’imposta: Se l’Iva detraibile è maggiore di quella esigibile, il contribuente ha un credito d’imposta che può essere riportato nel periodo successivo.
Cosa fare con il credito d’imposta?
Se il risultato della liquidazione Iva è a credito, l’importo può essere portato in detrazione nel periodo successivo, riducendo così l’Iva da versare nei mesi o trimestri successivi. In alcuni casi, è anche possibile chiedere il rimborso dell’Iva a credito, ma ciò dipende dalle circostanze e dalle specifiche disposizioni fiscali
Scadenze per il versamento dell’Iva
Il versamento dell’Iva è obbligatorio e deve avvenire entro le scadenze stabilite. Le principali scadenze per il pagamento dell’Iva sono:
- Entro il 16 del mese successivo (per le liquidazioni mensili).
- Entro il 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre, per le liquidazioni trimestrali.
Nel caso in cui l’importo da versare non superi i 100 euro, il pagamento deve avvenire comunque entro il 16 novembre dell’anno in corso per le operazioni effettuate a ottobre, mentre l’Iva relativa al mese di dicembre deve essere versata entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
Quest’ultima è una disposizione introdotta dall’Agenzia delle Entrate a partire dall’esercizio 2024.
Il Modello F24/F24EP per il pagamento dell’Iva
Il pagamento dell’Iva deve essere effettuato tramite il Modello F24/F24EP, che deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate. Il Modello F24/F24EP consente di compensare il debito Iva con eventuali crediti tributari maturati in altre imposte, semplificando così il processo di pagamento.
Come compilare il modello F24 per il pagamento dell’Iva
- Accedi al modello F24: Puoi utilizzare il portale dell’Agenzia delle Entrate o il software messo a disposizione dal tuo consulente fiscale.
- Sezione Erario: Nella sezione “Erario” del Modello F24, dovrai inserire il codice tributo per l’Iva da versare (ad esempio, codice tributo 6001 o 601E per l’Iva mensile).
- Importo da versare: Indica l’importo da versare, che dovrà corrispondere all’Iva calcolata sulla base della liquidazione.
- Pagamento telematico: Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario o altra modalità telematica, come ad esempio il sistema di pagamento online messo a disposizione dalle banche.
Conclusione
La liquidazione periodica dell’Iva è un processo fondamentale per garantire la conformità fiscale dell’Ente e deve essere effettuata con attenzione e puntualità. Sia nel caso di liquidazione su base mensile sia trimestrale, è importante seguire correttamente i passaggi per evitare sanzioni. Si ricorda che l’utilizzo del Modello F24/F24EP è obbligatorio per il pagamento e che le scadenze vanno rispettate scrupolosamente per non incorrere in penalità.