La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, ha condannato la società Tributitalia (affidataria del servizio di riscossione delle entrate comunali), nonché la società che l’ha successivamente assorbita, per danno erariale nei confronti del Comune concedente (sentenza n. 793/2015). La condanna prevede che le due società rifondano al Comune un’ingente somma, determinata in rapporto al danno procurato all’Ente dal mancato incasso.
I giudici hanno riscontrato vari inadempimenti nel comportamento della società cui il Comune aveva affidato il servizio delle pubbliche affissioni, della pubblicità e dell’occupazione di aree pubbliche, oltre al servizio dell’accertamento e della riscossione delle relative imposte: Tributitalia, infatti, non solo si è resa colpevole del mancato pagamento delle somme dovute all’Ente, ma ha anche omesso di adempiere ad azioni di effettiva gestione dei crediti vantati dall’Amministrazione nei confronti di alcuni soggetti.
Da tutto ciò è derivato all’Ente un danno erariale, costituito dalle somme non pagate al Comune in violazione degli obblighi derivanti dalla concessione-contratto di cui sopra. La Corte ha, inoltre, rilevato come il comportamento della società sia qualificabile in termini di dolo, in quanto tenuto con la coscienza e la volontà di infrangere i doveri legati alla concessione-contratto.
È stata condannata alla rifusione del danno erariale anche la società che ha successivamente acquisito Tributitalia, sulla base dell’art. 2560 del Codice civile. Tale articolo stabilisce infatti che, in caso di trasferimento di un’azienda commerciale, l’acquirente è in responsabilità solidale con la società acquisita, rispondendo dei debiti inerenti l’esercizio dell’azienda e risultanti dai libri contabili obbligatori.