Reclamo – Mediazione e Conciliazione giudiziale
Relativamente agli istituti premiali, che ricordiamo essere gli strumenti creati dal legislatore al fine di rendere il rapporto tra fisco e contribuente il più trasparente e collaborativo possibile, abbiamo già trattato l’accertamento con adesione e la definizione agevolata. In questo articolo andremo a illustrare gli ultimi due strumenti deflattivi, ovvero: il reclamo – mediazione e la conciliazione giudiziale. Ricordo, prima di partire con la spiegazione dettagliata dei due istituti sopra citati che, l’insieme di questi strumenti ha come obbiettivo la prevenzione e la riduzione del contenzioso tributario. Per raggiungere tale fine è necessario porre le condizioni utili alla definizione di un accordo tra i soggetti: contribuente ed Ente Locale (nel nostro caso). Vengono anche definiti “istituti premiali”, in quanto effettivamente fungono da premio, in termini di riduzione delle sanzioni previste per la violazione tributaria, nei confronti del contribuente che manifesta, nei termini di legge, la volontà di volere aderire a uno di essi. Sono dunque degli strumenti, nel caso specifico di natura amministrativa, volti allo snellimento del contezioso tributario.
Reclamo – mediazione
Il reclamo – mediazione è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario, finalizzato alla prevenzione dell’insorgere di controversie che possano essere risolte senza ricorrere al giudice. Tra tutti quelli già trattati è sicuramente il meno frequente anche se, come disciplinato dall’art. 17-bis nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, la mediazione è obbligatoria ogniqualvolta viene proposto un ricorso.
Atti oggetto del reclamo – mediazione
Gli atti oggetto del reclamo – mediazione sono i seguenti:
- avviso di accertamento/liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie;
- ingiunzione fiscale per i soli vizi di quest’ultima (es. indicazione errata degli importi, notifica irregolare o mancante);
- atti emessi da Agente di riscossione, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione e in tal caso la procedura di reclamo-mediazione è di competenza dell’Agente di riscossione.
Reclamo – mediazione, limite di applicabilità
La procedura di reclamo – mediazione si può attivare solo per le controversie di valore inferiore, o uguale, a € 50.000,00, intesi come al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.
Reclamo – mediazione, richiesta per l’attivazione
Il reclamo – mediazione, una volta appurato che l’atto notificato rientra tra quelli sopra elencati, si può proporre a capo della Commissione Tributaria Provinciale competente, rimanendo nei termini di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’atto (pena di inammissibilità).
Il reclamo – mediazione può essere proposto direttamente dal contribuente, se il valore della lite è fino ad € 3.000,00, diversamente diventa obbligatoria l’assistenza da parte di un difensore abilitato.
Reclamo – mediazione, requisiti per la notifica
I requisiti per la notifica del reclamo – mediazione sono, a pena di inammissibilità, il rispetto del termine massimo di 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto che il contribuente intende impugnare. In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, il termine per la proposizione dell’eventuale successivo reclamo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.
Reclamo – mediazione, documentazione utile
I documenti necessari al fine di procedere con l’istanza di reclamo – mediazione sono i seguenti:
• intestazione alla Commissione Tributaria Provinciale competente;
• la Direzione e il Servizio che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto (esempio, la richiesta di rimborso);
• i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante in caso di Società;
• residenza , sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
• il codice fiscale;
• indirizzo di posta elettronica certificata;
• l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza;
• il valore della controversia;
• i motivi;
• copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.
Reclamo – mediazione, scenari conclusivi
Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:
• annullamento in autotutela dell’atto impugnato;
• accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente;
• provvedimento di diniego della mediazione (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);
• nessuna risposta da parte dell’Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto.
Nel caso in cui l’accordo di mediazione abbia esito positivo (quindi la seconda ipotesi), le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate nella misura del 35% del minimo edittale e la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell’intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opziona la possibilità della rateizzazione)
Nel caso contrario in cui, invece, il reclamo – mediazione non abbia un esito positivo, il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo.
La costituzione in giudizio si effettua depositando alla Commissione Tributaria Provinciale il reclamo (che deve essere identico a quello notificato all’ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.
Conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è l’istituto premiale, applicabile dai comuni ex lege, per mezzo del quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Si applica a tutte le controversie tributarie, in primo o in secondo grado, anche se instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione.
Può essere proposta dai seguenti soggetti:
- dalla Commissione tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione
- dalle parti stesse: contribuente o Ente locale (nel nostro caso).
Tipologie di conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale può essere realizzata in due modi:
- in udienza
- fuori udienza
La conciliazione giudiziale in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. L’ iniziativa può partire dal contribuente o d’ufficio dall’Ente, tramite l’invio di una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione. La domanda può avere come oggetto la richiesta di conciliare in tutto o in parte la controversia; oppure può partire dal giudice tributario che, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia, eventualmente rinviando alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, la conciliazione giudiziale, si perfeziona con la redazione di un verbale, in udienza, nel quale sono indicate le somme dovute e le modalità di pagamento.
La conciliazione giudiziale fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia. Fino alla data dell’udienza di trattazione, le parti possono depositare presso la segreteria della Commissione l’accordo, sottoscritto personalmente dai difensori, con il quale si perfeziona la conciliazione. A seguito di tale accordo il giudizio si estingue.
Conciliazione giudiziale, i vantaggi
La conciliazione giudiziale permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative del 60% in primo grado e del 50% in secondo grado, oltre che a una rideterminazione anche degli interessi e del tributo stesso.
Conciliazione giudiziale, modalità di pagamento
Nella conciliazione giudiziale è previsto il pagamento in un’unica soluzione, oppure per mezzo di un piano di rateizzazione. Nel secondo caso, in situazioni di mancato pagamento di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, l’Ente può procedere alla riscossione coattiva delle residue somme dovute, nonché della sanzione aumentata della metà e applicata sull’insoluto residuo.
Ribadisco, in ultimo, che la validità della conciliazione giudiziale è subordinata alla presenza di un accordo tra le parti, come stabilito pocanzi.