La TASI è un tributo dovuto dai possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di specifiche unità immobiliari (per l’anno 2015, fabbricati e aree edificabili). L’art. 1, comma 671, della Legge n. 147/2013 stabilisce che i co-possessori o i co-detentori dell’immobile sono legati tra loro da responsabilità solidale e sono, quindi, tenuti ad adempiere in solido l’unica obbligazione tributaria.
Tale responsabilità solidale, tuttavia, è prevista solo all’interno della stessa categoria di soggetti passivi, quindi esclusivamente tra i vari possessori o tra i vari detentori e non tra possessore e detentore. Ciò comporta che, in caso di inadempimento da parte, ad esempio, del conduttore, l’Amministrazione finanziaria non potrà rifarsi sul locatore e viceversa.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito risposte (3 giugno 2014) sulla responsabilità solidale tra i soggetti passivi appartenenti alla stessa categoria (possessori/detentori):
- Ciascun possessore o detentore deve versare la TASI in base a due criteri legati alla propria condizione soggettiva: quota di possesso/detenzione, aliquota di riferimento.
- In caso di mancato adempimento dell’obbligazione tributaria, il Comune ha la facoltà di richiedere l’importo dovuto a uno qualunque dei soggetti coobbligati.