La recente adozione dei nuovi principi contabili ha portato come effetto inevitabile un cambiamento nelle regole alla base della determinazione del risultato di amministrazione.
Il nuovo criterio della competenza finanziaria potenziata prevede la registrazione delle obbligazioni giuridiche nel momento in cui esse si perfezionano con imputazione all’esercizio di esigibilità. Lo strumento contabile che interviene in questa fase è il fondo pluriennale vincolato, ossia un “saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente esigibili in esercizi successivi”.
Il fondo pluriennale vincolato non concorre alla determinazione del risultato di amministrazione: quest’ultimo, infatti, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi e non è comprensivo delle risorse che sono state impiegate per finanziare spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi.
Nel caso in cui emerga un disavanzo di amministrazione, è compito del consiglio dell’ente provvedere all’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso di gestione, pena lo scioglimento del consiglio stesso. E’, tuttavia, possibile mettere in atto un ripiano del disavanzo esteso su un periodo di tempo maggiore, purché comunque inferiore o pari alla durata della consiliatura. In quest’ultimo caso, però, il piano di rientro dal disavanzo deve essere sottoposto al parere del collegio dei revisori dell’ente.
A quali strumenti può fare ricorso l’ente per raggiungere il pareggio finanziario?
- Destinazione di economie di spesa o maggiori entrate
- Utilizzo di proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e utilizzo di altre entrate in conto capitale
- Modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di propria competenza anche oltre il termine stabilito per la loro deliberazione.
In sede di delibera per l’approvazione del piano di rientro, il consiglio dell’ente è tenuto a:
- Rendere note le cause che hanno portato al disavanzo
- Individuare misure strutturali che evitino ulteriori peggioramenti dell’equilibrio finanziario.
Lo stato di attuazione del piano di rientro dovrà essere monitorato dal consiglio dell’ente attraverso periodiche relazioni sulla situazione: queste ultime saranno fornite dal sindaco o dal presidente della provincia, con la controfirma dei revisori.
E’ importante sottolineare che:
- In caso si registri un incremento del disavanzo, il finanziamento delle maggiori somme necessarie non può superare il tempo originariamente previsto
- Finché non sia stata disposta la copertura del disavanzo, gli unici impegni di spesa e pagamenti consentiti sono quelli relativi a spese per servizi espressamente previsti per legge.
Fonte: Quotidiano Enti Locali