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23 Ottobre 2015

Finanziario – Split payment e ambito soggettivo

Dal 1° gennaio 2015, così come stabilito dall’art. 1 comma 632 della Finanziaria 2015, è ufficialmente in vigore il meccanismo dello Split payment (“scissione dei pagamenti”) in presenza di operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Le amministrazioni pubbliche individuate dalla norma come destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti sono:

  • Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
  • Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni;
  • Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura C.C.I.A.A.).;
  • Istituti universitari;
  • Aziende sanitarie locali;
  • Enti ospedalieri;
  • Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
  • Enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  • Enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

La Circolare 15/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate ha successivamente specificato che rientra nell’ambito di applicazione dello Split payment ogni soggetto pubblico che sia qualificabile come immediata e diretta espressione degli enti della Pubblica Amministrazione. E, dunque, per esempio:

  • Commissari delegati alla ricostruzione a seguito di eventi calamitosi;
  • Consorzi di bacino imbrifero montano;
  • Consorzi interuniversitari.

Restano, invece, esclusi sotto il profilo soggettivo:

  • Enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale;
  • Enti previdenziali non pubblici.

Secondo questi ultimi parametri, quindi, sono da considerarsi esclusi dall’applicazione dell’art. 17-ter il CONI e la Banca d’Italia.

In caso di dubbi circa l’applicabilità o meno dello Split payment ad un determinato soggetto, le possibilità a disposizione dei fornitori sono le seguenti:

  • Fare riferimento all’Indice delle PA (http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php);
  • Attenersi alle indicazioni fornite dall’ente committente;
  • Inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate (tuttavia, a differenza di quanto stabilito nella precedente Circolare 1/E, la nuova Circolare 15/E lascia intendere che tale opzione sia strumento esclusivo della PA).

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