Il decreto “sblocca Italia” ha apportato parziali modifiche ai criteri di classificazione degli interventi edilizi riportati all’art. 3 del Testo Unico dell’edilizia, con conseguenti ricadute anche sull’IVA da applicare in caso di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione.
Ricordiamo che per le manutenzioni straordinarie è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%:
• In presenza di interventi realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa (vengono dunque esclusi quelli realizzati su fabbricati a diversa destinazione);
• Unicamente in relazione alle prestazioni di servizi (dunque non in relazione alla cessione dei beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi);
• Unicamente per le prestazioni di servizi rese in appalto (escluse quindi le prestazioni rese in subappalto);
• Considerando le limitazioni all’importo assoggettabile all’aliquota IVA del 10% previste in caso di impiego dei “beni significativi”.
Per quanto riguarda invece le ristrutturazioni, l’aliquota IVA del 10% si applica:
• In relazione a interventi realizzati su qualunque tipologia di fabbricato e indipendentemente dalla sua destinazione d’uso;
• In relazione alla cessione dei beni forniti per la realizzazione degli interventi;
• Per le prestazioni di servizi rese sia in appalto sia in subappalto.
Con il decreto “sblocca Italia”, sono stati riclassificati tra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli “consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso” (in precedenza tali interventi erano inseriti tra quelli di ristrutturazione edilizia).
La succitata riclassificazione comporta:
• L’applicazione dell’aliquota IVA 10% unicamente per gli interventi di frazionamento o accorpamento di immobili a destinazione d’uso abitativa;
• L’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria al 22% in relazione alla cessione di beni finiti forniti per la realizzazione di tali interventi;
• L’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria al 22% in relazione alle prestazioni rese in subappalto;
• L’esenzione IVA in relazione alla cessione degli immobili oggetto di tali interventi (fatta salva la possibilità, concessa in generale a tutte le imprese, di optare per l’IVA per quanto riguarda i fabbricati strumentali; in tal caso però è prevista l’applicazione dell’IVA ordinaria al 22% qualora non ricorrano altre condizioni per l’applicazione di aliquote ridotte).