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25 Marzo 2021

Fondo Funzioni Fondamentali e Conferenza Stato Città. La certificazione.

Fondo funzioni fondamentali, cos’è

Il decreto-legge n. 34 del 2020, con l’art. 106, introduce il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”.
Il comma 1 prevede che “Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo…”
Il fondo funzioni fondamentali è quindi un trasferimento destinato a supportare l’ente nell’espletamento delle proprie attività in un periodo particolare come questo.
Le risorse così ricevute sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del
piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l’omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.
Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse sono trasferite per il tramite delle regioni o delle province autonome, pertanto, gli enti sono tenuti a contabilizzare le risorse collegate al fondo funzioni fondamentali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome”

Approvazione provvedimento fondone

L’ultimo provvedimento elaborato, e approvato, nel corso della seduta della Conferenza Stato Città del 25 marzo ha preso in considerazione il fondo funzioni fondamentali e la certificazione.
Il nuovo modello di certificazione del fondone
La sostituzione del precedente modello di certificazione del fondo funzioni fondamentali si è resa necessaria alla luce delle segnalazioni ricevute da diversi enti locali e con l’intento di recepire le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Andando a richiamare una novità vediamo, ad esempio, come il termine entro cui gli enti sono tenuti a inviare la certificazione del fondone è slittato dal 30 aprile al 31 maggio, detto rinvio è accompagnato da un inasprimento delle sanzioni per coloro che dovessero tardare o mancare l’invio.

Il modello di certificazione fondo funzioni fondamentali

Il modello COVID-19 ha la finalità di raccogliere tutte le informazioni relative alle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese di ciascun ente locale connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese. La compilazione di tale modello è propedeutica alla compilazione e trasmissione della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 (modello CERTIF-COVID-19).

La struttura del modello di certificazione

Il citato modello COVID-19, fondo funzioni fondamentali, è diviso in due sezioni:

  • Sezione 1 dedicata alle entrate
  • Sezione 2 alle spese.

Le prime 4 colonne, strutturate in modo identico per entrambe le sezioni, riportano le seguenti informazioni:

  • fonte: indica la fonte dei dati prospettati nelle colonne (a) e (b);
  • codice III livello: indica, in presenza della fonte dei dati BDAP-DCA (Dati contabili analitici), i codici di III livello del piano dei conti di riferimento di ciascuna voce di entrata e spesa;
  • codice IV o V livello: indica, in presenza della fonte dei dati BDAP-DCA (Dati contabili analitici), i codici di IV o V livello del piano dei conti di riferimento di ciascuna voce di entrata e spesa per la quale, considerata la rilevanza, è richiesto uno specifico dettaglio informativo;
  • descrizione Entrata/Spesa: riporta la descrizione delle entrate e delle spese oggetto di rilevazione che corrispondono, in quasi tutti i casi, alle descrizioni del III, del IV o del V livello del piano dei conti.

La riga “Altro”, riportata nella Sezione 1, si compone delle voci di IV livello del piano dei conti dettagliate nell’elenco 1 del paragrafo “B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese”. Vediamo il dettaglio del modello di certificazione:

  • E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati
  • E.1.01.01.50.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
  • E.1.01.01.54.000 Imposta municipale secondaria
  • E.1.01.01.64.000 Diritti mattatoi
  • E.1.01.01.65.000 Diritti degli Enti provinciali turismo
  • E.1.01.01.70.000 Proventi dei Casinò
  • E.1.01.01.95.000 Altre ritenute n.a.c.
  • E.1.01.01.96.000 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.
  • E.1.01.01.97.000 Altre accise n.a.c.
  • E.1.01.01.98.000 Altre imposte sostitutive n.a.c.
  • E.1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

In analogia, la riga “Altro” riportata nella Sezione 2 si compone delle voci di IV livello del piano dei conti dettagliate nell’elenco 2 del paragrafo “B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese”. Vediamo il dettaglio in riferimento al fondo funzioni fondamentali:

  • U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi
  • U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell’amministrazione
  • U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
  • U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione
  • U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell’ente
  • U.1.03.02.06.000 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
  • U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi
  • U.1.03.02.08.000 Leasing operativo
  • U.1.03.02.10.000 Consulenze
  • U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche
  • U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
  • U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente
  • U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione
  • U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
  • U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari
  • U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari
  • U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni
  • U.1.03.02.99.000 Altri servizi

Trasmissione della certificazione del fondo funzioni fondamentali

Gli enti locali beneficiari delle risorse del fondone sono tenuti a inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente da:
* il rappresentante legale dell’ente;
* il responsabile del servizio finanziario;
* l’organo di revisione economico-finanziaria.
La certificazione del fondo funzioni fondamentali deve essere inoltrata attraverso un modello e con le modalità definiti dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno.

Sanzioni tardiva o mancata certificazione

Vediamo quali sono le sanzioni che si applicano sulla tardiva o mancata certificazione del fondo delle funzioni fondamentali:
* Gli enti locali che trasmettono la certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
* Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
* La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021.
A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le ritenute sugli introiti da IMU incassati dall’Agenzia delle Entrate tramite F24.

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