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22 Giugno 2021

Fondo Funzioni Fondamentali, seconda certificazione

La certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali

La certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali, la cui prima scadenza prevista dalla normativa è stata quella del 31 maggio 2021, è il passaggio che ha seguito la compilazione del modello COVID-19, ovvero del modello all’interno del quale venivano raccolte, classificate e utilizzate le movimentazioni che hanno interessato le entrate e le spese rilevanti ai fini della determinazione del saldo del fondo funzioni fondamentali 2020 eventualmente ancora disponibile.
Il modello della certificazione “CERTIF-COVID-19” è stato compilato con le informazioni inserite nel modello COVID-19 Sezione 1 – “Entrate” e Sezione 2 – “Spese”, ad eccezione delle voci relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati confluiti nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2020, avanzo vincolato da trasferimenti, che sono compilati dall’ente beneficiario delle risorse; questo al fine di evidenziare quanta parte del “saldo complessivo” è influenzata dalle risorse assegnate e non utilizzate per specifici ristori di spesa.

La “seconda certificazione” del fondo funzioni fondamentali

In seguito alla scadenza, oramai passata, del 31 maggio, la normativa ha individuato un altro termine entro il quale è possibile inviare l’eventuale rettifica alla certificazione del fondo funzioni fondamentali già inoltrato, questa scadenza è fissata nella data del 31 luglio 2021.
È possibile quindi inviare una nuova certificazione, entro e non oltre il termine del 31 luglio p.v., ripetendo tutta la procedura, a partire da una nuova acquisizione del citato modello COVID-19

Come si spedisce il nuovo monitoraggio

In merito alle modalità da seguire per l’invio dell’eventuale rettifica della certificazione del fondo funzioni fondamentali la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le relative istruzioni; si ricorda che per poter procedere a detto nuovo invio è obbligatorio aver adempiuto alla prima spedizione entro il 31 maggio 2021
Le indicazioni sono le seguenti:

  1. acquisire nuovamente il modello COVID-19, secondo l’iter da seguire sull’applicativo web di seguito riportato:
    1. utilizzare la funzione di “Acquisizione/Variazione modello” dal Menu Funzionalità “Gestione modello”, funzione posizionata in altro a sinistra, dell’applicativo web di pareggio di bilancio, applicativo “prestato” al monitoraggio e certificazione del fondo funzioni fondamentali;
    2. selezionare Esercizio: 2020;
    3. selezionare Modello: Covid-19;
    4. modificare i dati secondo quelle che sono le nuove risultanze, siano esse rettificative siano esse implementative rispetto alle informazioni già spedite con la prima certificazione; scopo infatti di questa seconda certificazione del fondo funzione fondamentali è sia correggere eventuali errori sia inserire nuovi elementi che in un primo momento, magari, non erano stati presi in considerazione;
    5. salvare il modello. La procedura cancellerà automaticamente il modello della Certificazione se già acquisito. A seconda del traffico che interessa il portale è possibile che questo passaggio richieda alcuni minuti, bisogna quindi pazientare e non scoraggiarsi per arrivare alla certificazione.
  2. Procedere, dopo aver apportato le modifiche richieste, al successivo invio della nuova certificazione, entro e non oltre il 31 luglio 2021, secondo la procedura prevista nel DM n. 59033 del 1/4/2021 consultabile sul sito istituzionale della RGS al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/04/.

L’invio della seconda certificazione

Dopo aver inserito i dati nel modello di monitoraggio vediamo ora l’ter sull’applicativo web da seguire:

  • utilizzare la funzione di “Acquisizione/Variazione modello” dal Menu Funzionalità “Gestione modello”, dell’applicativo web di pareggio di bilancio;
  • selezionare Esercizio: 2020;
  • selezionare Modello: Certificazione Covid-19;
  • salvare il modello;
  • procedere con la funzione di Firma Digitale, secondo la procedura già nota. Ricordiamo a tale proposito come le firme sono prima apposte sul documento da ogni soggetto interessato, nel momento del caricamento del documento di certificazione del fondo comparirà una “tabellina” all’interno della quale dovranno essere inseriti i nominativi dei firmatari.

Infine, nel rinviare a quanto meglio precisato nel DM n. 59033 del 1/4/2021, si ritiene utile ribadire e segnalare ancora una volta che:

  • per le finalità di cui al DM n. 59033 del 1/4/2021, la certificazione digitale risulta validamente trasmessa ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato”. È molto importante quindi verificare l’avvenuto invio e conservare una stampa della sua attestazione, anche in formato elettronico;
  • per il rispetto del termine perentorio di invio (31 maggio 2021) e l’eventuale applicazione delle sanzioni per ritardato invio sarà considerata la data di trasmissione della prima certificazione (stato di “inviato e protocollato”);
  • decorso il termine perentorio del 31 maggio 2021 previsto per l’invio del modello CERTIF COVID-19, sarà comunque possibile modificare i dati trasmessi e inviare una nuova certificazione entro il 31 luglio 2021, come riportato nel paragrafo C.2 dell’Allegato 1 al citato decreto interministeriale n. 59033 del 1/4/2021;
  • per le finalità di cui al richiamato DM n. 59033 del 1/4/2021 sarà considerata l’ultima certificazione che risulta nello stato di “inviato e protocollato”.

Dal 31 luglio 2021 i modelli “COVID-19”, “COVID-19-Delibere”, “CERTIF-COVID-19” e “CERTIF-COVID-19/A” saranno bloccati e non sarà consentito l’invio della certificazione digitale.

Certificazione, quali allegati aggiornare?

Nel caso in cui ci sia già stata l’approvazione del rendiconto e la certificazione del fondo funzioni fondamentali arrivi successivamente è possibile che i dati passati in Consiglio rispetto a quelli nuovamente determinati, o anche rispetto a quelli determinati una prima volta, siano differenti; diventa quindi necessario, e obbligatorio, riapprovare gli allegati interessati da queste variazioni.
Di seguito elenchiamo gli allegati al rendiconto potenzialmente interessati:

  • Relazione della Giunta
  • Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
  • Prospetto a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”
  • Prospetto “Verifica equilibri”
  • Prospetto “Quadro generale riassuntivo”

Praticamente tutti gli atti in cui si prende in considerazione ed espone la composizione del risultato di amministrazione.

Fondo funzioni fondamentali, quali sanzioni?

Vediamo quali sono le sanzioni che si applicano sulla tardiva o mancata certificazione del fondo delle funzioni fondamentali:

  • Gli enti locali che trasmettono la certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
  • Nel caso in cui la certificazione del fondo funzioni  sia trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
  • La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021.

A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le ritenute sugli introiti da IMU incassati dall’Agenzia delle Entrate tramite F24.

 

 

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