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Finanziario
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25 Febbraio 2021

Il fondo svalutazione crediti degli enti locali.

Identifichiamo del perché si parla di fondo svalutazione crediti degli enti locali, soprattutto in merito alla contabilità economico patrimoniale, partendo da un primo rapido inquadramento dell’articolo.
Nel rispetto della normativa contabile, e dell’allegato 4/3 aI D.Lgs. 118/11, rileviamo come i crediti che hanno una natura commerciale devono essere esposti in bilancio al loro presunto valore di realizzo; proprio per rispettare questa regola i crediti vengono iscritti nello stato patrimoniale al netto del fondo svalutazione crediti.
Di seguito procederemo definendo cos’è il fondo svalutazione crediti, come si calcola, a cosa serve il fondo svalutazione e come si utilizza.
Andremo anche a inquadrare il rapporto tra i residui attivi iscritti in contabilità finanziaria, i crediti stralciati e la corrispondenza con il fondo svalutazione “iscritto” nello stato patrimoniale.

Cos’è il fondo svalutazione crediti e come si calcola

Abbiamo già richiamato il passaggio per cui Il valore di un credito viene rettificato all’interno dello stato patrimoniale attivo tramite l’apposito fondo di svalutazione.
All’interno di questo fondo vengono incluse le previsioni di perdita sia per quelle situazioni di rischio che si sono già manifestate che per quelle ritenute probabili; il valore di detta voce è inoltre fortemente influenzato dalla componente numerica che caratterizza il fondo crediti dubbia esigibilità nella contabilità finanziaria, vedremo in seguito nel dettaglio questa relazione.
Agganciando il principio universale della prudenza è utile ricordare come la definizione di questa partita a garanzia sia in parte frutto di stima soggettiva, basata però su presupposti ragionevoli, tenendo conto di tutte le informazioni che si hanno a disposizione relative alla situazione dei debitori, alla situazione economica generale del settore in questione, dei fatti che possano essere intervenuti anche dopo la chiusura dell’esercizio e che vanno ad incidere sui valori alla data di bilancio.
In conclusione, possiamo quindi ribadire come la definizione del fondo svalutazione crediti deve essere elaborata tenendo in assoluta considerazione i principi di prudenza e di competenza economica.

I crediti nella contabilità

 

La contabilità degli enti locali è finanziaria, la stessa è però accompagnata da quella economico patrimoniale, da qui la definizione di “sistema a doppio binario”.
Molte voci verranno quindi trattate in entrambi i modi, tra queste sicuramente i crediti.
I crediti sono oggetto di rappresentazione:

  • nel conto del bilancio: sono riconducibili ai residui attivi finali, e sono esposti al lordo del fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato all’interno del risultato di amministrazione;
  • nello stato patrimoniale: i crediti vengono collocati nell’attivo, tra l’attivo circolante o le immobilizzazioni finanziarie a seconda dell’anzianità del credito, e vengono esposti al netto del fondo svalutazione crediti.

 

I crediti e il fondo nello stato patrimoniale

 

Abbiamo già citato il fatto che, nel rispetto del nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata i crediti vengono iscritti nello stato patrimoniale, nella sezione dell’attivo, al soddisfacimento di determinati presupposti e, soprattutto in attinenza all’argomento che stiamo trattando, al loro valore nominale, valore definito in funzione del presunto importo di realizzo, abbattuto tramite l’apposito fondo svalutazione dei crediti.
Detto fondo svalutazione non è quindi iscritto tra le poste del passivo, nella parte alta dello schema tanto per capirci, ma viene quindi portato direttamente in diminuzione del valore del credito.
Fondo crediti dubbia esigibilità e fondo svalutazione crediti, differenze
Parlando ci contabilità finanziaria facciamo dunque riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità, mentre ci riferiamo al fondo svalutazione crediti quando trattiamo la contabilità economico patrimoniale.
Essendo le due voci simili è lecito presupporre che i relativi importi siano corrispondenti?
Per quanto questo assunto semplificherebbe molto la vita siamo tenuti a rilevare come non sempre sia soddisfatto.

Il fondo crediti e il fondo svalutazione possano essere di importo differente, vediamo per quale motivo.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare.
Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo stato patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l’accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.
Per i motivi di cui sopra possiamo quindi assistere a delle differenze tra il valore di iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti, differenze che devono essere conciliate nella relazione di accompagnamento e sono oggetto di richiesta di approfondimento da parte degli organi di controllo.

Contabilità finanziaria e stralcio crediti

Quando si parla di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria, i famosi crediti che possono portare a una differenza tra il valore dei crediti raffigurati dai residui attivi in contabilità finanziaria e quelli riportati nello stato patrimoniale, è utile ed esaustivo richiamare parte del paragrafo 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria:
“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.
Al fine di rendere possibile seguire l’evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.”

La svalutazione nel conto economico

All’interno della sezione dedicata ai costi, nel conto economico, laddove vengono rilevati gli ammortamenti, troviamo la voce: svalutazione dei crediti.
L’accantonamento rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti.
Qui riportiamo gli accantonamenti correlati alla presunta inesigibilità dei crediti, iscriviamo quindi la quota di “competenza” dell’esercizio, quota che si configura come partita economica negativa e contribuisce ad incrementare l’importo complessivo del fondo svalutazione crediti che sarà portato in sottrazione al valore dei crediti a cui è riferito.
Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell’esercizio troviamo quindi anche gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.
Il principio contabile 4.3 rileva come il valore dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti deve essere determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti  riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto e il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell’esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest’ultimo nel corso dell’anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell’esercizio. Il che è finalizzato a portare, almeno, un livellamento tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.
Nulla impedisce, ai fini prudenziali, di effettuare un accantonamento per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

 

di Marco Sigaudo

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