Che cos’è la TARI?
Parliamo di TARI facendo riferimento alla tassa sui rifiuti.
La TARI è l’imposta destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Negli ultimi anni abbiamo assistito, e stiamo vivendo, importanti cambiamenti dettati da ARERA, che sono stati accompagnati da una nuova metodologia di determinazione dell’imponibile, dell’imposta e una sua nuova modalità di gestione, anche in seguito all’introduzione del nuovo Piano Economico Finanziario.
Le novità si vanno ora a intrecciare con gli adempimenti legati alla certificazione del Fondone e la determinazione dell’avanzo.
La TARI e le riduzioni tipiche e atipiche
Tendiamo a parlare di TARI, piuttosto che di TARIC, per un discorso di diffusione, la prima è largamente e comunemente applicata.
In entrambi i casi è comunque opportuno specificare come il loro fine sia quello della integrale copertura dei costi del servizio rifiuti.
Richiamando l’art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 vediamo infatti che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”.
Vi possono essere delle eccezioni alla previsione della copertura integrale dei costi, riportiamo quindi Il comma 660, della legge n. 147 del 2013 che prevede che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa.
Queste riduzioni ed esenzioni, che devono rispettare i principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti, sono classificate come “riduzioni atipiche” di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti.
Le riduzioni atipiche hanno una procedura di copertura non esplicitamente definita, l’articolo di legge è infatti piuttosto vago, è lecito ritenere che debbano essere a carico del bilancio comunale; queste agevolazioni devono quindi essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura deve essere diversa dalle entrate derivanti dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento.
Analizziamo infine le “riduzioni tipiche”, definite in questo modo perché individuate dalla legge. La copertura dei costi connessi alle riduzioni tipiche è a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, questo perché solitamente sono direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico.
Le riduzioni, tipiche ed atipiche, assumono importanza ai fini della determinazione dell’eventuale avanzo vincolato TARI nel momento in cui si procede con il calcolo della certificazione del Fondone. Vedremo come si sviluppa il calcolo e il trattamento della posta.
DL Sostegni Bis e nuove riduzioni TARI
Il DL 25 maggio 2021, n. 73, conosciuto come “Sostegni bis” ha stabilito i criteri utili all’assegnazione dei 600 milioni di euro finalizzati ad attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.
Detto importo sarà ripartito su ogni comune italiano e sarà finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche.
I criteri di riparto sono anticipati e identificati nella norma primaria nel seguente modo: “in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al DM “Certificazione”.
Come utilizzare le risorse TARI da Fondone
Le risorse riconosciute ai comuni, specifiche per la riduzione sugli introiti della gestione dei rifiuti, possono e devono essere spese con differenti modalità; ricordiamo infatti come vi sia differenza tra quanto riconosciuto nel 2020 e quanto assegnato ora con il DL Sostegni Bis.
La normativa viene in soccorso agli enti specificando che possono essere utilizzate anche le risorse assegnate nel 2020 e non ancora impiegate per finanziarie le riduzioni Tari; risorse che emergono con la certificazione.
Oltre alla capacità di spesa garantita dal Fondone viene prevista la possibilità per l’ente di finanziare ulteriori riduzioni, che possono interessare sia la quota fissa che la quota variabile, attraverso l’utilizzo di risorse proprie. L’unico vincolo è di non porre gli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Richiamiamo a questo proposito la distinzione precedentemente fatta tra le riduzioni tipiche e quelle atipiche.
Le agevolazioni che interessano le utenze non domestiche sono genericamente riconducibili alla chiusura delle stesse, detto criterio non è però perentorio, può essere opportuno prendere in considerazione anche le attività che sono rimaste aperte ma sono state caratterizzate da un calo del fatturato.
I comuni possono, al fine di attuare la semplificazione procedurale e, ovunque possibile, definire le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente mediante strumenti telematici.
Le risorse nel PEF 2020
Per l’annualità 2020 lo schema elaborato da IFEL, in applicazione di quanto normato dal modello MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti) allegato alla delibera 443/2019/R/rif emanata da ARERA il 31 ottobre 2019, prevede una precisa allocazione della componente a riduzione per le utenze non domestiche.
Occorre precisare che la compilazione di questa parte rientra nelle competenze dell’E.T.C. (Ente Territorialmente Competente). ARERA riconosce l’E.T.C. come “l’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO)” laddove esso sia stato costituito ed è operativo. In caso contrario, a meno di diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, questo Ente coincide con il comune stesso.
A prescindere quindi dalla casistica sopra riportata, il Comune trasmette il dato da inserire al soggetto terzo incaricato della modellazione del piano “finale”, il quale procederà con la valorizzazione della cella relativa dello schema. Questa si trova nella scheda nominata “Dashboard” e, più precisamente, nella tabella “Tariffa finale”. Identificata la parte interessata, la cella si trova in prossimità della denominazione “Valorizzazione RCNDTV (art.7 ter. 2 del MTR)”.
La componente prevede l’abbattimento solo ed esclusivamente della parte variabile per le utenze non domestiche, dimensionata sulla base delle dichiarazioni presentate a seguito dell’effettivo e dimostrabile periodo di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Si precisa che la valorizzazione può essere fatta solo nel caso in cui l’Ente si sia appoggiato al Fondo Funzioni Fondamentali per la copertura dello scostamento, in quanto se questo è stato coperto da fondi propri allora, sarebbe da considerare come abbattimento totale della tariffa calcolata.
Si precisa inoltre che, a seconda del tipo di riduzione considerata, ovvero RCNDTV o abbattimento tariffario, si ottiene una variazione della base imponibile, in quanto si rilevano due livelli di azione specifici. Essendo la componente RCNDTV esclusiva per le utenze non domestiche, ne deriva che l’applicazione della riduzione sul totale tariffario, piuttosto che nella cella di riferimento, porta a un errato abbattimento generale del totale. La ricaduta di tale errata allocazione porta in riduzione entrambe le parti tariffarie, senza distinzioni tra utenze domestiche non domestiche.
Si riconosce quindi una doppia casistica per la gestione della riduzione, così riassumibile:
- riduzione e copertura dello scostamento tramite Fondo Funzioni Fondamentali: permette la valorizzazione della componente RCNDTV con relativo abbattimento della parte variabile in relazione ai periodi di chiusura registrati per le utenze non domestiche;
- riduzione tramite risorse proprie dell’Ente: permette un abbattimento sul totale della tariffa (parte fissa e variabile) senza interagire con la componente RCNDTV.
di Marco Sigaudo e Simone La Fauci