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17 Giugno 2021

Fondone, avanzo vincolato TARI e PEF – seconda e ultima parte

Che cos’è la TARI?

Parliamo di TARI facendo riferimento alla tassa sui rifiuti.
La TARI è l’imposta destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Negli ultimi anni abbiamo assistito, e stiamo vivendo, importanti cambiamenti dettati da ARERA, che sono stati accompagnati da una nuova metodologia di determinazione dell’imponibile, dell’imposta e una sua nuova modalità di gestione, anche in seguito all’introduzione del nuovo Piano Economico Finanziario.

Proseguendo vedremo come tutto si vada a interfacciare con il Fondone, la certificazione e la determinazione dell’avanzo.

Le risorse nel PEF 2021

ARERA non ha presentato ulteriori modifiche alla procedura di compilazione per l’annualità 2021, a meno di qualche cambiamento nell’interfaccia grafica per l’elaborazione.
In questo caso le tabelle di riferimento sono due:

  • la prima per la valorizzazione della componente;
  • la seconda per l’indicazione del numero di rate “r”.

In particolare, il modello chiede di riprendere la componente RCNDTV dallo schema PEF del 2020 riportandone il valore e indicando il numero di rate “r” per il recupero (fino ad un massimo di 3 rate determinate dall’E.T.C.).
Occorre segnalare la possibilità di una nuova casistica nella gestione della riduzione nel 2021, derivante dal non completo utilizzo del fondo dedicato TARI dell’anno 2020. La possibilità di applicare il fondo avanzato, riscontrabile nell’avanzo di amministrazione, genera una nuova casistica sulla base di quanto elaborato nell’esercizio 2020, aggiungendo però uno step in più.
La situazione si sviluppa secondo le seguenti nuove possibilità:

  • riduzione e copertura dello scostamento tramite Fondo Funzioni Fondamentali: permette la valorizzazione della componente RCNDTV con relativo abbattimento della parte variabile in relazione ai periodi di chiusura registrati per le utenze non domestiche, senza applicazione di alcun avanzo di fondo dedicato TARI non utilizzato nel 2020;
  • riduzione e copertura dello scostamento tramite Fondo Funzioni Fondamentali: permette la valorizzazione della componente RCNDTV con relativo abbattimento della parte variabile in relazione ai periodi di chiusura registrati per le utenze non domestiche, con applicazione dell’avanzo del fondo dedicato TARI non utilizzato nel 2020, post elaborazione e definizione del modello “finale” del piano economico, portando in abbattimento il totale tariffario (con relativa ricaduta su tutta la base imponibile, riducendo sia parte fissa che variabile a prescindere dal tipo di utenza);
  • riduzione tramite risorse proprie dell’Ente: permette un abbattimento sul totale della tariffa (parte fissa e variabile) senza interagire con la componente RCNDTV, senza alcuna altra forma di detrazione applicata;
  • riduzione tramite risorse proprie dell’Ente: permette un abbattimento sul totale della tariffa (parte fissa e variabile) senza interagire con la componente RCNDTV, con eventuale nuova detrazione applicata attraverso l’utilizzo di risorse proprie, post elaborazione e definizione del modello “finale” del piano economico, portando in abbattimento il totale tariffario (con relativa ricaduta su tutta la base imponibile, riducendo sia parte fissa che variabile a prescindere dal tipo di utenza).

Fondone, TARI e avanzo vincolato

Attraverso la Tabella 1), allegata al Decreto 1° aprile 2021, il Ministero ha individuato una quota pari alla perdita massima da agevolazioni Tari assegnata ad ogni comune e riportata automaticamente in detrazione nel Modello Covid 19 della certificazione presente sul portale del Pareggio di Bilancio.
Nell’adempiere all’impegno della certificazione del fondone abbiamo rilevato come detta posta non fosse “toccabile”, l’importo della perdita era infatti automaticamente acquisito dal sistema.
L’evoluzione delle interpretazioni fornita alla normativa di riferimento ha attualmente specificato come, qualora vi sia una differenza tra la perdita massima attribuita dalla Tabella 1) a ciascun ente e le effettive minori entrate da agevolazioni TARI autonomamente concesse dal comune, detta differenza deve essere vincolata, tra i vincoli di legge, in avanzo al 31.12.2020 per poi essere, eventualmente, applicata al bilancio 2021.

Avanzo TARI, come definirlo

In quale modo è possibile definire la quota di avanzo vincolato, collegato alla certificazione del fondone, riconducibile ai maggiori riconoscimenti per la TARI, procediamo con l’identificare una modalità di calcolo.

  • Valore iniziale: perdita massima agevolazioni Covid riconoscibile come da Tabella 1) allegata al Decreto 1° aprile 2021 e precompilata sul modello Covid-19 della certificazione.
  • A sottrarre: effettive perdite di gettito Tari derivanti da agevolazioni concesse.

Risultato: quota da Fondone Covid – Tari da iscrivere tra i vincoli derivanti da legge in avanzo di amministrazione al 31.12.2020.

Uso avanzo TARI

Nel caso in cui si verifiche la situazione di sopra, ovvero che il riconoscimento della perdita sia eccedente rispetto all’effettivo minore introito, e si sia quindi giunti alla definizione del risultato di amministrazione vincolato, la destinazione di detto vincolo può essere destinato al finanziamento di:

  • agevolazioni Tari anno 2021. In questo caso parliamo di aiuti che possono interessare sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche;
  • quota conguaglio TARI di cui art. 107 comma 5 D.L. 18/2020, andando così ad ammortizzare il recupero della differenza tra le tariffe collegate al PEF 2019 e quelle del PEF 2020;
  • interventi diversi a sostegno della popolazione e del territorio se valutati maggiormente utili dall’Amministrazione. Quest’ultimo passaggio è molto importante perché amplia la platea degli interventi finanziabili con detto avanzo.

A conferma di quanto riportato richiamiamo 2 FAQ della Ragioneria Generale dello Stato.
Faq 11 “Vorrei avere delucidazioni in merito alla compilazione del Modello di certificazione “Covid-19” con riferimento alla Tari. Il comune che rappresento ha ricevuto il contributo per le funzioni degli enti locali, il cosiddetto “fondone”, previsto dall’art. 106 del DL 34/2020 e dall’art. 39 del DL 104/2020 convertiti in legge con modificazioni ed integrazioni, e si vede riconosciuto, all’interno del richiamato contributo, un importo quale perdita stimata del gettito Tari. L’importo relativo alla Tari è pari all’importo stabilito dalla Tabella 1 dell’Allegato 3 al D.M. 3 novembre 2020, n. 212342. In sede di certificazione “Covid-19”, prevista dal citato D.M. si dovrà, quindi, certificare le effettive minori entrate e maggiori/minori spese, al netto dell’importo Tari già riconosciuto? È necessario porre il vincolo nell’avanzo di amministrazione 2020, in caso di non utilizzo della richiamata quota Tari nel corso del 2020?”
R. “Si conferma che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l’inserimento da parte dell’ente di alcun dato all’interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, l’Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate all’emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene riconosciuta agli enti all’interno della certificazione una stima della perdita pari all’importo di cui alla Tabella 1 allegata  al DM n. 212342 del 3 novembre 2020- senza alcuna dichiarazione da parte dell’Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall’ente per  finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di evitare duplicazioni di ristori, si raccomanda, inoltre, di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021…”
Faq 36 “È possibile utilizzare le risorse del fondo di cui all’art. 106 del Dl n. 34 del 2020 e all’art. 39 del Dl n. 104 del 2020 per finanziare il conguaglio Tari PEF 2020 di cui all’art. 107, comma 5 del Dl n. 18 del 2020”
R. “Si ritiene possibile l’utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un’agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati).”

di Marco Sigaudo e Simone La Fauci

 

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