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16 Novembre 2023

Il risanamento nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale per gli enti locali è una procedura amministrativa generale adottata dagli stessi con lo scopo di risanare le finanze per poter prevenire la condizione di dissesto finanziario.

Come specificato nell’articolo precedente, la possibilità di aderire ad un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale è stata introdotta dal legislatore, all’interno del TUEL, con l’art. 243-bis, come segue:

“I comuni e le province per i quali anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.”

Nel seguente articolo, esamineremo la sezione del risanamento per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di recupero del deficit previsto nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Sezione di risanamento del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale si compone in due sezioni. La prima sezione introduce l’analisi dei rendiconti e dei dati finanziari degli anni precedenti dell’ente locale, in cui si esaminano le cause che hanno portato l’ente locale a ricorrere al Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale.

Nella seconda sezione, intitolata ‘Risanamento,’ sono elencate tutte le iniziative che l’ente locale adotta al fine di superare la situazione di squilibrio finanziario.

La fase iniziale implica la creazione di un programma di risanamento che delinei tutte le misure che l’ente locale prevede di adottare al fine di incrementare le risorse disponibili e contenere i costi.

È essenziale che il programma di risanamento contenga un’analisi approfondita che espone chiaramente l’entità e i risultati attesi delle misure adottate. Ciò implica che l’ente locale e l’amministrazione non debbano solo presentare proposte valide, ma anche fornire evidenze sulla loro fattibilità e impatto. Queste previsioni quantitative e qualitative devono poi essere integrate nel Bilancio di Previsione appositamente elaborato in base alle disposizioni previste nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, contribuendo a garantire una visione chiara dell’attuazione delle misure e dei loro effetti sul Piano.

Come precedentemente menzionato, l’ente locale è tenuto a preparare un Bilancio di Previsione che includa il deficit da recuperare nel corso di un triennio e le operazioni di risanamento pianificate.

Pertanto, è di fondamentale importanza che, nel contesto del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, l’ente locale dimostri la capacità e l’adeguatezza necessarie per garantire il mantenimento degli equilibri sia nelle spese correnti che in quelle di investimento.

L’ente locale è tenuto a presentare un dettagliato cronoprogramma che delinei il Piano di rientro previsto per l’intero ammontare di disavanzo accumulato.

Questo Piano dovrebbe essere articolato in un prospetto che fornisca chiara evidenza del totale del disavanzo, nonché una suddivisione delle quote destinate al suo rimborso nell’ambito di un periodo temporale specifico, come indicato nel Piano stesso.

Inoltre, il prospetto dovrebbe indicare il saldo residuo di disavanzo per ciascun esercizio previsto nel programma di rientro e quanta parte di tale disavanzo sia stata effettivamente ripianata fino a quel momento.

La mancata produzione della documentazione idonea relativa alle operazioni di risanamento può essere oggetto di successive Istruttorie da parte della Corte dei Conti, la quale a distanza di tempo può richiedere maggiori informazioni circa le operazioni previste ma anche relative al monitoraggio ed ai risultati prodotti fino al momento dell’istruttoria stessa.

Aumento entrate correnti

L’ente locale è tenuto a fornire evidenza concreta di un sostanziale aumento percentuale delle proprie entrate durante il periodo di attuazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

In altre parole, l’ente locale deve dimostrare che le sue fonti di reddito interne hanno registrato un incremento percentuale nel corso del periodo prescritto per il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Aumento aliquote tributarie

L’ente locale è tenuto a fornire direttive riguardanti le imposte locali, chiarificando se intende sfruttare la facoltà di aumentare le aliquote o le tariffe delle imposte locali, nell’ambito dei limiti massimi stabiliti dalla legge, anche superando eventuali restrizioni temporali previste dalla normativa in vigore.

La definizione dell’ammontare massimo dovrebbe essere pianificata fin dai primi anni del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Riduzione spese correnti

L’ente locale deve dimostrare di avere programmato ed adottato le misure inserite nel Piano relativamente alla riduzione della spesa, per il periodo del Piano con lo scopo di ottenere un significativo decremento della spesa corrente.

Risanamento dei debiti fuori bilancio

È importante sottolineare che i debiti fuori bilancio costituiscono una componente significativa della massa passiva oggetto di ripiano e, di conseguenza, è essenziale includere informazioni dettagliate riguardo al loro risanamento all’interno del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Nel contesto del Piano è di fondamentale importanza definire non solo i diversi tipi di debiti fuori bilancio presenti, ma anche specificare i tempi e le modalità di ripianificazione per ciascuna categoria:

  • Debiti Fuori Bilancio da liquidare immediatamente: in questi casi, l’ente locale deve trovare soluzioni immediate all’interno del bilancio, assicurandosi di disporre delle risorse necessarie senza indugi.
  • Debiti Fuori Bilancio rateizzati: per quanto riguarda questi debiti, la copertura finanziaria sarà suddivisa in base ai piani di rateizzazione concordati con i creditori e di conseguenza seguendo le tempistiche stabilite per ciascuna tranche di pagamento.

Servizi a domanda individuale

L’ente locale deve dimostrare, con idonea documentazione (ovvero delibere e programmi), le modalità con le quali prevede di assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale.

A tal proposito l’art. 243 comma 2 del TUEL evidenzia:

“Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido.”

Conclusione

Ciascuno di questi aspetti riveste un ruolo cruciale nell’ambito del percorso di risanamento finanziario, e riflettono l’impegno costante dell’ente locale nel perseguire la stabilità e la sostenibilità finanziaria.

Nel contesto del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, una pianificazione accurata nella sezione dedicata al risanamento rappresenta indubbiamente un efficace approccio per assicurare il recupero dell’equilibrio finanziario entro il periodo di tempo previsto nel Piano.

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