L’ordinanza n. 24469/2015 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, ha ribadito che nel calcolo della superficie rilevante per la qualificazione di un immobile come “di lusso”, ai fini dell’applicazione o meno delle agevolazioni fiscali “prima casa”, devono essere conteggiati anche murature, pilastri, tramezzi e vani di porte e finestre.
L’ordinanza della Cassazione arriva a ribaltare la sentenza della CTR Emilia Romagna, la quale aveva annullato un avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate con cui si negava all’immobile in oggetto il beneficio dell’IVA al 4%, trattandosi di abitazione con superficie utile superiore ai 240 mq (e quindi “di lusso”). Le modalità di calcolo della superficie utilizzate dalla CTR prevedevano l’esclusione dal conteggio di murature, pilastri, tramezzi e vani di porte e finestre.
Già con la sentenza n. 861/2014, la Corte di Cassazione aveva chiarito che, per stabilire l’esclusione di un’abitazione dai benefici per l’acquisto della prima casa, è necessario considerare come superficie utile quella calcolata secondo le direttive del DM Lavori Pubblici 2 agosto 1969 n. 1072, detraendo quindi dall’estensione globale la sola superficie relativa a balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina.
Ancora prima, nella sentenza n. 21287/2013, la Cassazione aveva dichiarato esclusi dal beneficio fiscale per l’acquisto della prima casa gli immobili “aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”.