Il Tar Reggio Calabria (sentenza n. 392/2016) ha accolto il ricorso presentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito a una delibera comunale per l’adozione delle aliquote 2015 approvata fuori tempo massimo: i giudici hanno condiviso la posizione del Ministero, ritenendo illegittima tale delibera in quanto adottata oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio 2015 (30 luglio, o 31 luglio considerando la mini-sanatoria concessa).
I riferimenti normativi presi in considerazione dai giudici del Tar:
- 1, comma 169, Legge n. 296/06: “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- 1, comma 683, Legge n. 147/13: “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
- Decreto del Ministro dell’Interno 13 maggio 2015, che differisce al 30 luglio 2015 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione.
Il Tar ha sottolineato il carattere perentorio di quanto disposto dal sopra citato art. 1, comma 169, Legge n. 296/06.
Conclusione: gli Enti Locali sono tenuti a deliberare tariffe e aliquote relative ai tributi comunali (compresa la TARI) entro il termine perentoriamente indicato per l’approvazione del bilancio di previsione; la mancata adozione entro i termini comporta l’illegittimità delle tariffe deliberate e la proroga delle tariffe approvate l’anno precedente.