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6 Aprile 2022

Operazioni IVA con San Marino – parte seconda

Ricordiamo alcuni assunti fondamentali già presenti nell’articolo precedente sullo stesso argomento.

La Repubblica di San Marino è un Paese considerato extracomunitario in quanto non aderisce all’Unione europea.

La norma di riferimento per determinare il corretto trattamento, ai fini IVA, delle operazioni economiche tra i soggetti dei due Stati è il D.M. 24 dicembre 1993, disposizione a cui si sono aggiunte varie modifiche, come per il caso dell’introduzione della fatturazione elettronica da parte dell’Italia.

In un articolo pubblicato in precedenza abbiamo analizzato la disciplina prevista per l’acquisto di beni. Veniamo ora ad analizzare il trattamento delle prestazioni di servizio.

In questo articolo esamineremo la disciplina attualmente vigente e analizzeremo i seguenti aspetti:

  • Gestione delle operazioni di prestazione di servizi con San Marino, distinguendo tra:
    • Le prestazioni di servizi generiche.
    • Le altre prestazioni di servizi.
  • Intrastat.
  • Il Modello Intra-12.
  • Riepilogo della disciplina (acquisto/cessione beni e prestazioni di servizi).

Prestazione di servizi con San Marino

Nelle prestazioni di servizi ricevute da un operatore economico italiano da parte di altro operatore economico della Repubblica di San Marino valgono le disposizioni IVA previste nei rapporti con soggetti extracomunitari. Queste disposizioni prevedono l’obbligo per l’operatore economico italiano che riceve una prestazione da un soggetto extra-UE di provvedere all’assolvimento dell’Iva mediante emissione di una autofattura.

Per quanto attiene alle prestazioni di servizi, è necessario distinguere tra le cosiddette “prestazioni generiche” e le altre prestazioni di servizi.

Le prestazioni di servizi generiche

Le prestazioni di servizi generiche si considerino effettuate al momento della loro ultimazione ovvero, se di carattere continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Per le prestazioni di servizi cosiddette generiche è previsto che il committente emetta una autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, vale a dire la data di ultimazione della prestazione o del suo pagamento, per la quota parte pagata. Quanto all’annotazione sul registro delle fatture emesse, tale manovra deve essere effettuata entro il termine di emissione mantenendo come riferimento il mese di effettuazione.

Le altre prestazioni di servizi

Quanto alle restanti prestazioni “in deroga”, tra cui a titolo esemplificativo le prestazioni di servizi su beni immobili, prestazioni di ristorazione e catering, servizi di locazione, servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici ed educativi, non si considerato effettuate alla data di ultimazione, ma soltanto la data in cui sono effettuati i pagamenti.

Per queste prestazioni l’autofattura deve essere emessa entro il giorno in cui è effettuato il pagamento a nulla rilevando la data di ultimazione della prestazione. L’annotazione nel registro delle fatture emesse deve essere effettuata nei successivi quindici giorni, mantenendo come riferimento in questo caso la data di emissione.

In ogni caso l’annotazione nel registro Iva degli acquisti deve essere effettuata antecedentemente rispetto alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Intrastat

Il modello Intrastat ordinario deve essere predisposto per la rendicontazione delle operazioni registrate nell’ambito delle attività commerciali e secondo i limiti previsti dalla normativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 abbiamo assistito all’introduzione di diverse misure di semplificazione nella compilazione e negli obblighi di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

Vediamo quando è o non è obbligatorio procedere con l’Intrastat:

  • le comunicazioni Intrastat relative agli acquisti di beni che obbligatoriamente devono essere redatte con cadenza mensile restano obbligatorie, solo ai fini statistici, per i contribuenti per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro. Per tutti gli altri contribuenti l’obbligo di comunicazione viene assolto con la comunicazione trimestrale dei dati fattura;
  • per quanto concerne gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni, l’obbligo di presentazione del modello Intrastat permane;
  • con riferimento ai servizi intracomunitari ricevuti gli elenchi Intrastat mensili devono essere trasmessi, a soli fini statistici, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro;
  • per i servizi intracomunitari resi l’obbligo permane.

Il Modello Intra-12

Il modello Intra-12 deve essere presentato, con modalità telematica, entro la fine di ciascun mese indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

La comunicazione può essere effettuata sia dal contribuente stesso (tramite Entratel o Fisconline), sia da un intermediario abilitato.

Vengono indicati, di seguito, quali sono i soggetti che devono utilizzare il nuovo modello Intra-12:

  • enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all’art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (enti non commerciali), non soggetti passivi d’imposta e i produttori agricoli in regime di esonero che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro previsto dall’art. 38 comma 5, lett. c) del D.L. n. 331/1993 o che abbiano optato per l’applicazione dell’IVA in Italia per quanto riguarda tali acquisti;
  • enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all’art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (enti non commerciali), non soggetti passivi d’imposta e produttori agricoli in regime di esonero che sono tenuti ad assumere la qualifica di debitori d’imposta per acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti mediante l’applicazione del meccanismo del Reverse charge;
  • enti non commerciali soggetti passivi IVA, per quanto riguarda gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività non commerciali.

Sono poi state identificate in modo specifico anche le operazioni da comunicare con il modello Intra-12, ovvero:

  • acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente la presentazione del modello stesso;
  • acquisti di beni e servizi relativi a prestazioni effettuate in Italia da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’UE, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione del modello stesso;
  • acquisti di beni e servizi relativi a prestazioni effettuate in Italia da soggetti passivi non stabiliti in uno Stato membro dell’UE, realizzati nel secondo mese precedente a quello di presentazione del modello stesso e per i quali il dichiarante ha emesso autofattura;
  • acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell’operazione nel secondo mese precedente a quello di presentazione del modello stesso.

All’interno del modello, la sezione “Periodo di riferimento” deve essere compilata indicando:

  • il mese di ricezione delle fatture, nel caso di acquisti da soggetti membri della Comunità europea;
  • il mese di effettuazione degli acquisti, nel caso di operazioni rese da soggetti non membri della Comunità europea o da soggetti membri della Comunità europea senza ricezione della fattura.

Nella sezione “Acquisti”, bisogna indicare l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta, annotandoli in campi diversi a seconda delle differenti tipologie di operazioni.

Riepilogo della disciplina (acquisto/cessione beni e prestazioni di servizi)

In sintesi:

  • L’art. 7-ter del D.P.R. 633/72 sancisce che:

“Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: (…)

b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole”.

  • L’inquadramento dell’operazione nell’ambito istituzionale o commerciale è preliminare all’individuazione dei corretti adempimenti fiscali e dichiarativi ai quali è necessario far fronte.
  • Il modello Intrastat ordinario deve essere predisposto per la rendicontazione delle operazioni registrate nell’ambito delle attività commerciali e secondo i limiti previsti dalla normativa.
  • Il modello INTRA-12 deve essere presentato, con modalità telematica, entro la fine di ciascun mese indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.
  • La comunicazione può essere effettuata sia dal contribuente stesso (tramite Entratel o Fisconline), sia da un intermediario abilitato.
  • Nel momento in cui stiamo operando, sia attivamente che passivamente, con la Repubblica di San Marino, Paese considerato extracomunitario in quanto non aderisce all’Unione europea, c’è l’obbligo di fare ricorso a una procedura particolare ai fini del trattamento dell’IVA.
  • Dal 1 ottobre 2021, e sfruttando il periodo transitorio concesso dal 30 giugno 2022, anche per le operazioni con San Marino si dovrà utilizzare la fattura elettronica.

(Fonte: “P.A.rliamo dell’IVA”, editore: CEL Editrice, autori: Marco Sigaudo, Rebecca Zollo, Gianfranco Sciacca)

Rebecca Zollo

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