Liquidazioni periodiche – Il modello telematico e il calcolo
L’art. 4 del D.F. 193/2016 ha introdotto, a partire dall’esercizio 2017, l’obbligo di invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, da effettuarsi sia da parte dei contribuenti mensili sia da parte di quelli trimestrali.
Il nuovo adempimento ha lo scopo di garantire il monitoraggio dell’entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo nel corso dell’esercizio, consentendo così un potenziamento dei controlli fiscali da parte delle autorità competenti (prima fra tutte Agenzia delle Entrate). Non si tratta unicamente di un “avvertimento”, dal momento che nella realtà abbiamo assistito alla moltiplicazione degli avvisi di irregolarità e delle segnalazioni di anomalie proprio riferite ai versamenti periodici già nel corso dell’esercizio a cui essi stessi fanno riferimento.
La comunicazione deve essere trasmessa indipendentemente dalle risultanze della liquidazione periodica (debito/credito), pertanto la liquidazione telematica è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
La presentazione va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
In presenza di più attività gestite con contabilità separata ex art. 36, D.P.R. n. 633/72 va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.
Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica (Agenzia delle Entrate mette a disposizione i software e le istruzioni tecniche sul proprio sito), direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (tramite la compilazione del quadro VH).
Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
LIPE: soggetti obbligati e soggetti esonerati
Non sono tenuti alla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nell’apposito quadro del modello (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
Sono espressamente esonerati dall’obbligo di trasmissione di dati i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e i soggetti non tenuti all’effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfettari).
Scadenzario
Il termine ultimo per l’invio delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre dell’anno di riferimento è stato ufficialmente posticipato dal 16 al 30 settembre, già a decorrere dall’esercizio 2022.
Ciò significa che la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 dovrà essere inviata entro il 30 settembre 2022.
La norma di riferimento per tale indicazione in deroga è l’art. 3 comma 1 del Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito in legge, il quale modifica l’articolo 21-bis, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010 relativo proprio alle scadenze di presentazione delle LIPE.
Si ricorda che qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
A seguito del recepimento di tale modifica ecco come si modifica il calendario delle scadenze per la presentazione telematica delle LIPE:
- 1° trimestre 2022 (gennaio, febbraio, marzo) entro il 31.05.2022;
- 2° trimestre 2022 (aprile, maggio, giugno) entro il 30.09.2022 (in luogo del 16.09);
- 3° trimestre 2022 (luglio, agosto, settembre) entro il 30.11.2022
- 4° trimestre 2022 ottobre, novembre, dicembre) entro il 28.02.2023
Il calcolo della liquidazione periodica
Periodicamente i soggetti passivi IVA sono tenuti a determinare la propria posizione IVA.
In apertura abbiamo visto come la liquidazione IVA ha lo scopo di riepilogare le operazioni attive e passive intercorse in un certo periodo di tempo (mese o trimestre) e fornire le risultanze dal punto di vista impositivo, determinando l’esistenza o l’inesistenza dell’obbligo di versamento del debito IVA.
Fondamentale importanza rivestono a tal titolo i registri IVA periodici, in quanto essi costituiscono i documenti di riferimento per l’impostazione del calcolo.
Brevemente ricordiamo che:
- le risultanze del registro acquisti restituiscono il dato dell’IVA A CREDITO;
- le risultanze del registro vendite restituiscono un dato dell’IVA A DEBITO;
- le risultanze del registro corrispettivi restituiscono un dato dell’IVA A DEBITO.
Nella liquidazione IVA tutti i risultati riproposti dai registri sono inclusi nel calcolo finale che determina, in base alla differenza tra IVA dovuta e IVA detratta, il saldo del periodo di riferimento.
E’ necessario prestare attenzione al fatto che nel calcolo dell’Iva a credito deve essere considerata soltanto l’IVA cosiddetta “detraibile”, in quanto esistono alcune operazioni IVA relative a beni e servizi che possono essere con IVA indetraibile (totalmente o parzialmente); sicuramente quanto detto ti è assolutamente familiare dal momento in cui abbiamo analizzato in modo specifico l’argomento alcuni capitoli fa, qualora ti tornasse utile un ripasso puoi sempre tornare a vedere cos’abbiamo scritto.
La liquidazione IVA è quindi un qualcosa a cui si deve pensare al termine di un periodo fiscale, dal momento in cui è il passaggio che “tira le somme” della gestione rilevante ai fini IVA.
La liquidazione è fondamentale per calcolare a quanto ammonta l’IVA e per sapere se si è a debito o a credito. Ciò significa dover determinare il valore dell’imposta sulle fatture emesse in un determinato periodo fiscale, così come su quelle ricevute dai propri fornitori; da qui l’assoluta importanza citata dei diversi registri:
- registro acquisti;
- registro vendite;
- registro corrispettivi.
Il calcolo è molto semplice: basta dedurre l’importo dell’imposta delle fatture emesse, che contengono il debito, da quello delle fatture ricevute dai fornitori, che hanno all’interno l’imposta a credito, e si ottiene un risultato che può essere a debito o a credito.
Questa regola è conosciuta come “deduzione di imposta da imposta” ed esprime il procedimento per il calcolo del saldo.
Qualora il saldo corrisponda a un debito, lo stesso dovrà essere versato secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.
Qualora il saldo evidenzi la prevalenza di elementi passivi (IVA su acquisti) rispetto agli elementi attivi, il credito tributario sarà riportato come elemento positivo nelle liquidazioni dei periodi successivi e concorrerà alla definizione delle relative risultanze.
(Fonte: “P.A.rliamo dell’IVA”, editore: CEL Editrice, autori: Marco Sigaudo, Rebecca Zollo, Gianfranco Sciacca)